Cassazione Civile, Ordinanza n. 08540/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico ex ENPALS proposta dal pensionato, accolta in primo grado, con esclusione dell'applicazione alla cd. quota B del massimale di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello di Roma aveva respinto solo in parte il gravame dell'INPS, confermando l'impostazione del Tribunale. In Cassazione l'INPS ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non applicabile il massimale pensionabile alla quota B dei lavoratori dello spettacolo. Il controricorrente ha resistito, eccependo anche giudicato interno su un capo della decisione di merito relativo al numero di contributi giornalieri conteggiati nella quota B e prospettando profili di contrasto con la legge delega e con principi costituzionali.
La decisione
La Corte ha disatteso l'eccezione di giudicato interno, ritenendo che l'impugnazione investisse la questione unitaria del computo della quota B e quindi impedisse la formazione del giudicato sul punto. Ha poi accolto il motivo dell'INPS, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non va considerata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Ha ritenuto non persuasive le censure di contrasto con la legge delega e ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile continua ad operare anche nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo
non è incompatibile con il permanere del limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
ha modificato il testo dell'art. 12, comma 7, senza abrogarne il limite
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503/1992
definisce la quota A della pensione, relativa alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992
definisce la quota B della pensione, relativa alle anzianità contributive dal 1° gennaio 1993
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 380 bis.1, secondo comma, c.p.c.
indica la disciplina del procedimento camerale deciso dall'ordinanza
art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995
commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti
la previsione non impone una necessaria corrispondenza tra contribuzione e prestazioni tale da escludere il massimale pensionabile
art. 2, comma 22, lett. d), l. n. 335/1995
consente di salvaguardare le normative speciali motivate da peculiari esigenze professionali e lavorative
art. 76 Cost.
la questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata
art. 38 Cost.
richiamato per affermare che il sistema previdenziale deve garantire adeguatezza e proporzionalità, senza necessaria corrispondenza matematica tra contributi e prestazioni
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni della sentenza di merito, ma solo sull'unità minima di decisione costituita dal binomio fatto-norma-effetto; se l'impugnazione investe anche uno solo degli elementi di tale sequenza, il capo non può dirsi coperto da giudicato.
- Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi il massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, perché il limite non è stato abrogato espressamente e non è incompatibile con la disciplina successiva.
- La commisurazione delle prestazioni previdenziali agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza integrale tra contribuzione versata e prestazione pensionistica; è legittimo un sistema che, nel suo complesso, realizzi adeguatezza, proporzionalità ed equilibrio della gestione.
- Le normative previdenziali speciali per categorie con peculiari caratteristiche professionali possono essere salvaguardate nell'ambito dell'armonizzazione del sistema, anche quando risultino più favorevoli rispetto alla disciplina generale, purché non siano compromesse le finalità costituzionali della previdenza.
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