Cassazione Penale, Sentenza n. 48757/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, commi 2 e 2-bis c.p.p., per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 83/23 emesso il 16/03/2023 e notificato il 21/04/2023 a mani del figlio temporaneamente convivente. Il G.i.p. aveva respinto l'istanza ritenendo insufficiente la generica allegazione del ricorrente circa la mancata tempestiva consegna dell'atto da parte del figlio, non essendo stato indicato il giorno preciso della effettiva conoscenza e non essendo provate le ragioni del ritardo (la dimenticanza del figlio ritenuta inconferente). Il ricorrente ha dedotto che la notifica a persona temporaneamente convivente ha determinato la mancata conoscenza immediata e che l'onere a suo carico era solo di allegazione delle ragioni del ritardo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'istante ha solo l'onere di allegare le ragioni della mancata conoscenza effettiva e che, ove tali ragioni siano plausibili, il giudice è tenuto a svolgere accertamenti istruttori prima di respingere l'istanza. Poiché il G.i.p. non ha effettuato la verifica richiesta e la notifica era stata fatta a persona temporaneamente convivente, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale n. 83/2023, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento impugnatorio; è stato altresì precisato che rientra nella restituzione anche il termine per chiedere la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità ex art. 459, comma 1-ter c.p.p.
Norme richiamate
L'onere a carico dell'istante è di allegazione (non di prova) delle ragioni della mancata conoscenza effettiva; se l'istante adempie a tale onere e residua incertezza, il giudice deve verificare e, in assenza di elementi contrari, disporre la restituzione nel termine
art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67 (cd. riforma "Cartabia")
La modifica conferma e rafforza l'esigenza di accertare l'effettiva conoscenza del provvedimento quale presupposto della validità del processo e orienta l'interpretazione in favore di un'attività di verifica giudiziale quando vi sono allegazioni plausibili
art. 111 Cost.
Richiama i principi del giusto processo che impongono che la regolarità formale della notificazione non sia l'unico parametro quando è contestata l'effettiva conoscenza dell'atto
art. 6, comma 3, Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiama il diritto a un equo processo, con conseguente necessità di verificare l'effettiva conoscenza degli atti che incidono sui termini processuali
art. 459, comma 1-ter cod. proc. pen.
La Corte ha riconosciuto che la restituzione nel termine comprende anche il termine utile per chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità
Massime di principio
- La notifica formale regolare (anche a persona temporaneamente convivente) non esclude automaticamente la possibilità di ottenere la restituzione del termine se il destinatario allega ragioni plausibili di mancata conoscenza effettiva
- L'onere a carico dell'istante è di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza, non di fornire la prova piena; se l'allegazione è plausibile il giudice deve procedere a verifiche e non limitarsi alla verifica formale della regolarità della notifica
- Se il giudice omette di compiere lo scrutinio richiesto sulle circostanze addotte (es. consegna tardiva da parte di un familiare), l'ordinanza di rigetto è annullabile e può essere disposta la restituzione nel termine
- In caso di conoscenza effettiva avvenuta pochi giorni prima della richiesta di restituzione, può essere irrilevante la precisa data se la richiesta è comunque compatibile con i termini di cui all'art. 175, comma 2-bis (30 giorni dall'effettiva conoscenza)
- Per aumentare le possibilità di accoglimento, chi richiede la restituzione dovrebbe allegare circostanze concrete che spieghino il ritardo (anche con elementi indiziari o dichiarazioni formali), e presentare l'istanza tempestivamente una volta acquisita la conoscenza dell'atto
- La decorrenza del termine per proporre opposizione viene fatta decorrere dalla comunicazione del provvedimento di restituzione quando questa viene concessa
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