Cassazione Penale, Sentenza n. 26/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di incidente probatorio per una perizia volta ad accertare la capacità di stare in giudizio, ritenuta proposta oltre i termini per la conclusione delle indagini preliminari richiamati dall'art. 393, comma 1, c.p.p. Successivamente il difensore ha prodotto il certificato di morte (24/03/2021) del Santini e ha chiesto di dichiarare l'inesistenza della sentenza per estinzione del reato per morte dell'imputato, richiedendo la correzione dell'errore materiale
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di correzione dell'errore materiale per la tardiva conoscenza della morte dell'imputato e, applicando estensivamente l'art. 130 c.p.p., ha revocato la sentenza del 16/06/2021 emessa sul ricorso di Santini. Ha dichiarato che il reato si è estinto per morte dell'imputato e, perciò, la precedente decisione va revocata. La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di accertare lo stato in vita dell'imputato e la giurisprudenza pertinente
Norme richiamate
art. 393, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per sostenere l'inammissibilità delle richieste di incidente probatorio avanzate oltre i termini per la conclusione delle indagini preliminari
Articolo invocato come base procedurale per fissare l'udienza finalizzata alla correzione dell'errore materiale
Applicato estensivamente per ammettere la correzione dell'errore materiale (tardiva conoscenza della morte dell'imputato) anche in sede di legittimità, consentendo la revoca della precedente decisione
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016; Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015)
Precedenti richiamati che affermano l'obbligo del giudice di accertare lo stato in vita dell'imputato e la possibilità di ritenere inesistente la sentenza se il reato si estingue per morte dell'imputato
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e determina l'inesistenza giuridica della sentenza che sia intervenuta successivamente alla morte
- La tardiva conoscenza della morte, purché avvenuta prima della decisione, può essere considerata un errore di fatto/materiale emendabile anche in sede di legittimità mediante il procedimento di correzione degli errori (art. 130 c.p.p.)
- Il giudice ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato; la mancanza di tale verifica può comportare la necessità di revocare o dichiarare inesistenti provvedimenti emessi dopo la morte
- Le istanze di incidente probatorio finalizzate ad accertare la capacità di stare in giudizio presentate oltre i termini per le indagini preliminari sono inammissibili ai sensi dell'art. 393, comma 1, c.p.p.; tuttavia, se sopravviene la morte dell'imputato prima della decisione, la vicenda processuale si chiude per estinzione del reato
- In situazioni analoghe il difensore deve tempestivamente documentare la morte dell'imputato; se la morte è sopravvenuta prima della decisione, il rimedio procedurale è la correzione dell'errore materiale e la dichiarazione di estinzione del reato
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