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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27780/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse solo una richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione del Tribunale di sorveglianza ritenuta логicamente coerente e immune da fratture. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza del 13 marzo 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Nel ricorso si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, ma dalla decisione di legittimità emerge che la censura mirava in sostanza a sollecitare una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato la gravità dei reati, l'entità della pena residua, il concreto pericolo di reiterazione, l'assenza di consapevolezza dei pregiudizi arrecati, nonché le risultanze del documento di équipe, da cui risultavano inadeguata revisione critica e scarse risorse personali; per tali ragioni aveva ritenuto opportuno un percorso graduale, limitato al lavoro in regime ex art. 21 ord. pen., e aveva escluso l'idoneità e l'utilità delle misure non contenitive ai fini della progressiva risocializzazione.

Norme richiamate

  • art. 21 ord. pen.

    limitare questa fase al lavoro in regime di cui all'art. 21 Órd. pen.

    Il lavoro all'esterno è stato considerato misura intermedia e graduale, più adeguata rispetto a benefici non contenitivi, nell'ambito di un percorso progressivo di risocializzazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto già scrutinati dal giudice di merito.
  • La decisione del tribunale di sorveglianza sulle misure alternative è sorretta da motivazione sufficiente quando valorizza in modo coerente gravità dei reati, entità della pena, rischio di reiterazione, capacità di revisione critica e risorse personali del condannato.
  • Il giudice può negare misure alternative non contenitive se ritiene, sulla base degli elementi acquisiti, che esse non siano utili a una progressiva risocializzazione e che sia invece opportuno un percorso graduale di sperimentazione penitenziaria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiMessa alla prova

Testo integrale

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