Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21010/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere la rideterminazione dei supplementi di pensione relativi alla gestione ex ENPALS, con decorrenza dal 1.6.1992, e in particolare il ricalcolo della pensione per la quota maturata dopo il 31.12.1992 (c.d. quota B). Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’appello dell’INPS, escludendo sia la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 sia la prescrizione, e ritenendo che, nel calcolo della quota B, non operasse il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, ma si applicasse il diverso limite generale dell’assicurazione generale obbligatoria richiamato dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge, sostenendo che la quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo resta soggetta al massimale specifico previsto per l’ENPALS dall’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971, e non al limite generale AGO. Ha inoltre richiamato un presunto contrasto costituzionale dell’interpretazione avversa con l’art. 76 Cost. e con i criteri della legge delega n. 335/1995. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha aderito all’orientamento già espresso in precedenti decisioni, secondo cui, nella determinazione della quota B, non si considerano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; ha escluso che tale limite sia stato abrogato espressamente o per incompatibilità e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte controricorrente. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per il riesame del merito alla luce del principio affermato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’appello di Roma e rinviando la causa alla medesima Corte in diversa composizione perché riesamini il merito della controversia applicando il principio secondo cui, nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continua a operare il massimale specifico di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato. La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    Richiamato dalla Corte d’appello per escludere la decadenza del pensionato; la Cassazione non si sofferma sul punto perché il motivo accolto riguarda il diverso profilo del calcolo della quota B.

  • art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011

    Norma che ha modificato il regime di decadenza richiamato dalla Corte territoriale.

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    Stabilisce il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; la Corte afferma che tale limite resta operativo anche per il calcolo della quota B della pensione.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    È richiamato come norma che ha modificato il testo dell’art. 12, comma 7, ma senza abrogarne il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile.

  • art. 3 d.lgs. n. 182/1997

    Richiamato dalla Corte territoriale come fonte di una disciplina nuova e autosufficiente del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile; la Cassazione non condivide tale lettura.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    Disposizione centrale della controversia; la Corte di cassazione la interpreta nel senso che, per la quota B, non elimina il tetto specifico di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.

  • art. 12 d.lgs. n. 503/1992

    Richiamato quale parametro per le aliquote di rendimento applicabili alle quote eccedenti il limite massimo della retribuzione annua pensionabile.

  • art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503/1992

    Definisce la quota A della pensione come relativa alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993.

  • art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992

    Definisce la quota B della pensione come relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993.

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995

    Richiamato come criterio direttivo della delega; la Corte ritiene che la soluzione accolta non sia in contrasto con la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi sostenuti, intesa non come necessaria corrispondenza matematica.

  • art. 76 Cost.

    Evocato nel ricorso come parametro asseritamente violato; la Corte esclude il contrasto costituzionale prospettato.

  • art. 38 Cost.

    Usato dalla Corte, anche tramite richiamo alla giurisprudenza costituzionale, per affermare che deve essere salvaguardata una certa proporzionalità e la finalità di tutela previdenziale, non una perfetta corrispondenza contributi-prestazioni.

Massime di principio

  • Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la quota B della pensione va calcolata tenendo conto del massimale specifico alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, salvo espressa abrogazione o incompatibilità, che nella specie è stata esclusa.
  • Una norma speciale che fissa un tetto alla retribuzione pensionabile non può ritenersi implicitamente abrogata solo perché una disciplina successiva riformula il metodo di calcolo, quando la nuova disciplina non contiene un espresso superamento del limite e risulta compatibile con esso.
  • Il principio di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza aritmetica tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione utile al calcolo della pensione; è sufficiente che il sistema mantenga una proporzionalità complessiva coerente con l’art. 38 Cost.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando l’interpretazione accolta è già compatibile con i parametri costituzionali alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della sistematica complessiva della disciplina previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.