Cassazione Penale, Ordinanza n. 14153/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un soggetto detenuto, in espiazione di una pena di sette anni di reclusione residua di quattro anni, dieci mesi e ventidue giorni, con fine pena indicato al 03/03/2026. La condanna riguardava associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e detenzione di stupefacente, commessi in epoca anteriore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza, in particolare quanto alla valutazione della pericolosità sociale e del pericolo di fuga. In sostanza, contestava che il giudice di sorveglianza avesse fondato il diniego su elementi non adeguatamente motivati o illogicamente apprezzati.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché consistenti in censure di merito non consentite in sede di legittimità e comunque non idonee a scardinare la motivazione dell'ordinanza, che era stata ritenuta completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica. È stato valorizzato il potere discrezionale del giudice di sorveglianza nella valutazione dei presupposti della misura alternativa, nonché il fatto che il soggetto fosse stato da poco estradato dall'estero, indice della non volontà di attendere l'esecuzione della pena in Italia, oltre alla gravità del fatto associativo e alla persistente scarsa consapevolezza mostrata dal condannato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non per proporre una nuova valutazione del fatto.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio di motivazione non può risolversi in una mera riproposizione di questioni di fatto o in una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza è limitato alla verifica della completezza, non contraddittorietà e non manifesta illogicità del ragionamento decisorio.
- La valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa alla detenzione rientra nel potere discrezionale del giudice di sorveglianza, purché il provvedimento sia sorretto da una motivazione coerente e adeguata.
- Ai fini del diniego di una misura alternativa possono rilevare, in concreto, la gravità del reato, la limitata consapevolezza del condannato rispetto al fatto e elementi sintomatici di mancata disponibilità a sottoporsi spontaneamente all'esecuzione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.
Come è indicizzato
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