Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1515/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00140/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202602847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso di primo grado nella procedura di gara CIG B67E3AA157

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa concorrente ha appellato la sentenza di primo grado e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Prima della camera di consiglio, l'appellante ha depositato rinuncia all'istanza cautelare, motivandola con la fissazione dell'udienza di merito dell'appello al 9 giugno 2026, il cui avviso le era stato comunicato il 15 aprile 2026. Dal testo non risultano specifici motivi di merito dedotti contro la sentenza o contro gli atti della gara.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sul merito dell'appello. Ha condannato l'appellante al rimborso delle spese della fase cautelare in favore della società controinteressata, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese nei confronti del Comune di Latina sono state compensate, tenuto conto delle tempistiche di fissazione dell'udienza di merito e del deposito della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata proposta ai sensi dell'art. 98 c.p.a.; la rinuncia all'istanza ha reso non necessaria la decisione cautelare.

Massime di principio

  • La rinuncia all'istanza cautelare depositata dall'appellante prima della decisione deve essere presa d'atto dal giudice e preclude l'esame dei presupposti cautelari, senza determinare una decisione sul merito dell'appello.
  • La rinuncia all'istanza cautelare non esclude necessariamente la condanna alle spese della relativa fase: il giudice può porle a carico dell'appellante tenendo conto del momento e delle modalità del deposito della rinuncia, compensandole nei confronti di altre parti quando le circostanze concrete lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelareSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.