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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36270/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi di professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento dei compensi professionali maturati da un avvocato per l'attività difensiva svolta in più giudizi amministrativi, uno dinanzi al TAR e uno dinanzi al Consiglio di Stato, relativi all'impugnazione di atti amministrativi e all'inquadramento di una posizione lavorativa pubblica con effetti economici conseguenti. Il Tribunale aveva liquidato il compenso in misura più elevata; in appello la corte territoriale aveva invece ridotto la somma, ritenendo le cause di valore indeterminabile e prive di particolare complessità. Gli eredi del professionista ricorrono per cassazione con quattro motivi: con i primi due contestano la qualificazione della controversia come di valore indeterminabile e deducono violazione della disciplina tariffaria e del principio di non contestazione, sostenendo che il valore dovesse coincidere con il trattamento economico rivendicato; con il terzo e quarto motivo censurano la decisione nella parte in cui, nel regolare i rapporti di dare-avere tra le parti, ha preso a base una somma restitutoria di 40.000 euro, nonostante in corso di causa la controparte avesse ridotto la domanda di restituzione a 36.371,04 euro, con conseguente pronuncia oltre i limiti della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la qualificazione delle controversie amministrative di annullamento come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi e affermando che il principio di non contestazione non si estende alle valutazioni giuridiche sul valore della causa. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la corte d'appello aveva omesso di considerare la riduzione, formulata in corso di causa, della domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado; perciò la decisione aveva determinato la condanna sulla base di un importo superiore a quello effettivamente richiesto, incorrendo in vizio di ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai capi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 D.M. 585/1994

    Ai fini della liquidazione degli onorari nelle cause dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, il valore va determinato secondo i criteri tariffari applicabili; nelle controversie di annullamento di atti amministrativi rileva il valore dell'interesse sostanziale tutelato, ma la causa è di valore indeterminabile quando il petitum è l'eliminazione dell'atto, senza rilievo autonomo dei riflessi patrimoniali.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti; se la domanda restitutoria viene ridotta in corso di causa, la decisione deve attenersi al petitum effettivamente mantenuto.

  • art. 190 c.p.c.

    Le deduzioni formulate nelle memorie conclusionali possono essere rilevanti per precisare o ridurre quantitativamente la domanda, purché non si alterino i termini sostanziali della controversia.

Massime di principio

  • Nelle controversie davanti al giudice amministrativo aventi ad oggetto l'annullamento di atti, la causa deve essere normalmente considerata di valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi professionali, poiché il petitum immediato è l'eliminazione dell'atto e non il conseguimento diretto di un importo di denaro.
  • Ai fini della liquidazione degli onorari dell'avvocato, il valore della controversia va ricostruito secondo l'interesse sostanziale effettivamente perseguito nei diversi giudizi, ma i riflessi patrimoniali meramente consequenziali non mutano automaticamente il valore della causa.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati a fondamento delle domande o delle eccezioni e non si estende alle valutazioni giuridiche, come la qualificazione del valore della causa.
  • Il giudice viola l'art. 112 c.p.c. se liquida o condanna sulla base di un importo restitutorio superiore a quello effettivamente richiesto in corso di causa; la variazione meramente quantitativa del petitum è ammissibile e deve essere considerata dal giudicante.
  • Quando nel corso del giudizio la parte modifica in diminuzione la domanda di restituzione, il giudice deve tener conto della domanda così come definitivamente formulata, senza attribuire più di quanto richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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