Sentenza n. 440/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni della Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto che avevano ammesso solo parzialmente alla massa passiva crediti ceduti alla ricorrente, incluse le successive revoche e rideterminazioni dell’ammissione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione che aveva escluso dalla massa passiva del dissesto una parte dei crediti complessivamente vantati, pari a circa 2,6 milioni di euro, derivanti da fatture insolute cedute pro soluto da società fornitrici. Con motivi aggiunti ha contestato anche la successiva deliberazione di autotutela, che aveva rideterminato l’importo ammesso, nonché la deliberazione seguente, che aveva escluso ulteriori somme ritenendo non sussistenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Nel corso del giudizio, dopo la conclusione della procedura di liquidazione e la cessazione dello stato di dissesto del Comune, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, ritenendo possibile far valere nei confronti dell’ente risanato i crediti non ammessi o residui.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e entrambi i ricorsi per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante l’inequivoca dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente può disporre dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e il giudice, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, non può decidere il merito d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione e dell’andamento complessivo della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto d’interesse
La sopravvenienza della carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata resa prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente e inequivocabilmente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può esaminare il merito della controversia né procedere d’ufficio, ma deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che risultino repliche o diverse richieste processuali della controparte incompatibili con tale definizione.
- Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio: sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può rinunciare alla decisione mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, trattandosi di una valutazione rimessa al titolare dell’azione, quando la dichiarazione di carenza di interesse sia inequivoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →