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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45940/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subita dal 16/11/2015 al 21/04/2016; la custodia cautelare era stata disposta per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 d.P.R. 309/1990, in relazione alla coltivazione di marijuana. Monaco era stato osservato mentre innaffiava piante e successivamente assolto perché il suo comportamento non risultò causalmente rilevante nella coltivazione, ascritta invece al coimputato Donato Colombaro. La Corte d'Appello aveva negato l'indennizzo ritenendo sussistente una "colpa grave" ai sensi dell'art. 314 c.p.p., in particolare perché l'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di Appello di L'Aquila per nuovo esame. La Cassazione ha stabilito che, alla luce della modifica legislativa introdotta dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 (adeguamento alla Direttiva UE 2016/343), l'esercizio del diritto al silenzio (art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p.) non può costituire di per sé causa di esclusione del diritto all'equa riparazione come "colpa grave"; ha quindi annullato la valutazione della Corte territoriale che aveva fatto del silenzio prova di colpa processuale e ha disposto il rinvio per riesame

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen. (prima del d.lgs. 8/11/2021)

    Inizialmente interpretato dalla Corte d'appello come normativa che permette di escludere l'indennizzo per colpa grave anche in caso di comportamento processuale (es. silenzio), ma tale lettura è stata modificata dall'intervento legislativo del 2021

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà per l'imputato di non rispondere; la Corte di Cassazione afferma che l'esercizio di tale facoltà non incide sul diritto all'equa riparazione

  • d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188

    Ha modificato l'art. 314 c.p.p. adeguando la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343; stabilisce che l'esercizio del diritto al silenzio non può essere considerato, di per sé, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Principio di protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (considerando n.10 e n.24) che ha informato la modifica normativa e la tutela del diritto al silenzio e alla presunzione di non colpevolezza

  • art. 6 CEDU; artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati come fondamento dei diritti processuali e del diritto di difesa; la Corte sottolinea che tali garanzie impediscono di ritenere colpevole l'esercizio del diritto al silenzio

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.4, n. 8615 del 08/02/2022; Sez.4, n.19621 del 12/04/2022)

    Decisioni che confermano l'orientamento secondo cui, dopo la modifica normativa, il silenzio dell'imputato non può essere utilizzato come base esclusiva per escludere l'indennizzo

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 8/11/2021 (adeguamento alla Direttiva 2016/343) l'esercizio del diritto al silenzio non può costituire di per sé una "colpa grave" ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione per ingiusta detenzione
  • Per escludere il diritto all'indennizzo occorre individuare fatti concreti, extraprocessuali o omissioni specifiche e rilevanti dell'indagato che abbiano contribuito in modo grave e colposo all'adozione della misura cautelare; il mero comportamento difensivo non è sufficiente
  • Il diritto al silenzio è connesso a principi costituzionali ed europei (presunzione di non colpevolezza, diritto di difesa, art.6 CEDU) e va valutato con particolare tutela, anche nei procedimenti ancora in corso alla data della modifica normativa
  • Le corti devono motivare con precisione: se si contesta una colpa processuale occorre dimostrare che l'indagato abbia omesso di comunicare circostanze che avrebbero impedito la misura cautelare e che tale omissione sia stata determinante
  • In casi analoghi il giudice di merito, se intende negare l'indennizzo, dovrà cercare e valorizzare elementi diversi dall'esercizio del diritto al silenzio (es. condotte extraprocessuali colpose, inganno, occultamento di prove) per fondare una pronuncia di esclusione

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