Cassazione Penale, Sentenza n. 50791/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, con nove motivi, principalmente la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello su più profili: 1) elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (presunta estorsione come causa giustificativa e rigetto di una richiesta di integrazione istruttoria); 2) mancata motivazione sull'applicabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1 legge fall. ) con riferimento ai capi A, B e C; 3) mancata indicazione delle ragioni per ritenere la colpa grave richiesta per la bancarotta semplice patrimoniale (capo B); 4) mancata motivazione sulla configurabilità della bancarotta semplice documentale dal 31/12/2011 al fallimento; 5) omissione di motivazione sulla conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981; 6) violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. per aver applicato una riduzione inferiore al terzo prevista per il rito abbreviato; 7) mancanza di motivazione sulla determinazione della durata delle pene accessorie.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i motivi relativi all'estorsione (1") e alla configurabilità della bancarotta documentale in relazione al periodo contestato (5"), confermando che l'obbligo di tenuta scritture permane fino alla cancellazione dal registro delle imprese. Ha invece accolto i motivi che impugnavano la mancata esplicitazione della colpa grave per la bancarotta semplice patrimoniale (capo B) e la carenza motivazionale circa l'applicazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità ai capi A, B e C (motivi 2, 3, 4, 6). Per tali capi (B e C) ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione maturata il 6 marzo 2023 e ha annullato senza rinvio le statuizioni relative. Ha altresì accolto i motivi relativi alla omissione di valutazione della richiesta di conversione della pena ai sensi della legge n. 689/1981, all'errata determinazione della riduzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e alla mancata motivazione sulla durata delle pene accessorie; su questi punti la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Predisposizione di una requisitoria scritta del Pubblico ministero; nel caso, il PM aveva chiesto l'annullamento con rinvio.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento per i motivi di cassazione relativi a carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché per la censura di inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato d'appello l'integrazione istruttoria è rimessa al potere del giudice e può essere disposta ex officio nei limiti dell'assoluta necessità; le parti hanno una mera facoltà di sollecitare tale integrazione.
art. 219, comma 1, legge fallimentare
L'aggravante del danno di rilevante gravità richiede una motivazione sulla diminuzione patrimoniale concreta arrecata alla massa attiva disponibile per il riparto, non è sufficiente richiamare solo l'entità del passivo o la differenza attivo/passivo.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato nella misura di un terzo; la corte ha errato nel calcolo applicando una riduzione inferiore.
art. 53 e art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689
Disciplinano la possibilità di conversione delle pene detentive brevi in pene pecuniarie e l'obbligo del giudice di motivare adeguatamente la mancata conversione quando la conversione è richiesta; omissione motivazionale su tale punto integra vizio.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato d'appello il giudice può disporre integrazioni istruttorie ex officio solo per stretta necessità: le richieste delle parti non danno un diritto automatico all'acquisizione di nuova prova.
- Per la bancarotta semplice patrimoniale la 'colpa grave' non può essere desunta automaticamente dal solo ritardo nella richiesta di fallimento; occorre motivazione che evidenzi una consapevole omissione e gli elementi da cui si evince la gravità della colpa.
- L'aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219 l.f.) richiede una valutazione concreta della diminuzione patrimoniale subita dalla massa attiva disponibili per i creditori, non basta richiamare l'entità del passivo.
- Il delitto di bancarotta semplice documentale continua a sussistere finché la cessazione dell'attività non sia formalizzata (es. cancellazione dal registro delle imprese); la mancanza di operazioni economiche non estingue automaticamente l'obbligo contabile.
- Il calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) deve essere applicato correttamente: una determinazione errata della misura della riduzione è motivo di annullamento.
- La mancata pronuncia o motivazione del giudice sulla richiesta di conversione della pena detentiva breve in sanzione pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 configura vizio di motivazione e impone il riesame.
- La determinazione delle pene accessorie richiede motivazione specifica e riferimento ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; la modifica rispetto al primo grado senza adeguata spiegazione è censurabile.
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