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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50791/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, con nove motivi, principalmente la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello su più profili: 1) elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (presunta estorsione come causa giustificativa e rigetto di una richiesta di integrazione istruttoria); 2) mancata motivazione sull'applicabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1 legge fall. ) con riferimento ai capi A, B e C; 3) mancata indicazione delle ragioni per ritenere la colpa grave richiesta per la bancarotta semplice patrimoniale (capo B); 4) mancata motivazione sulla configurabilità della bancarotta semplice documentale dal 31/12/2011 al fallimento; 5) omissione di motivazione sulla conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981; 6) violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. per aver applicato una riduzione inferiore al terzo prevista per il rito abbreviato; 7) mancanza di motivazione sulla determinazione della durata delle pene accessorie.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i motivi relativi all'estorsione (1") e alla configurabilità della bancarotta documentale in relazione al periodo contestato (5"), confermando che l'obbligo di tenuta scritture permane fino alla cancellazione dal registro delle imprese. Ha invece accolto i motivi che impugnavano la mancata esplicitazione della colpa grave per la bancarotta semplice patrimoniale (capo B) e la carenza motivazionale circa l'applicazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità ai capi A, B e C (motivi 2, 3, 4, 6). Per tali capi (B e C) ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione maturata il 6 marzo 2023 e ha annullato senza rinvio le statuizioni relative. Ha altresì accolto i motivi relativi alla omissione di valutazione della richiesta di conversione della pena ai sensi della legge n. 689/1981, all'errata determinazione della riduzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e alla mancata motivazione sulla durata delle pene accessorie; su questi punti la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Predisposizione di una requisitoria scritta del Pubblico ministero; nel caso, il PM aveva chiesto l'annullamento con rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento per i motivi di cassazione relativi a carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché per la censura di inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali.

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Nel giudizio abbreviato d'appello l'integrazione istruttoria è rimessa al potere del giudice e può essere disposta ex officio nei limiti dell'assoluta necessità; le parti hanno una mera facoltà di sollecitare tale integrazione.

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    L'aggravante del danno di rilevante gravità richiede una motivazione sulla diminuzione patrimoniale concreta arrecata alla massa attiva disponibile per il riparto, non è sufficiente richiamare solo l'entità del passivo o la differenza attivo/passivo.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato nella misura di un terzo; la corte ha errato nel calcolo applicando una riduzione inferiore.

  • art. 53 e art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplinano la possibilità di conversione delle pene detentive brevi in pene pecuniarie e l'obbligo del giudice di motivare adeguatamente la mancata conversione quando la conversione è richiesta; omissione motivazionale su tale punto integra vizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato d'appello il giudice può disporre integrazioni istruttorie ex officio solo per stretta necessità: le richieste delle parti non danno un diritto automatico all'acquisizione di nuova prova.
  • Per la bancarotta semplice patrimoniale la 'colpa grave' non può essere desunta automaticamente dal solo ritardo nella richiesta di fallimento; occorre motivazione che evidenzi una consapevole omissione e gli elementi da cui si evince la gravità della colpa.
  • L'aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219 l.f.) richiede una valutazione concreta della diminuzione patrimoniale subita dalla massa attiva disponibili per i creditori, non basta richiamare l'entità del passivo.
  • Il delitto di bancarotta semplice documentale continua a sussistere finché la cessazione dell'attività non sia formalizzata (es. cancellazione dal registro delle imprese); la mancanza di operazioni economiche non estingue automaticamente l'obbligo contabile.
  • Il calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) deve essere applicato correttamente: una determinazione errata della misura della riduzione è motivo di annullamento.
  • La mancata pronuncia o motivazione del giudice sulla richiesta di conversione della pena detentiva breve in sanzione pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 configura vizio di motivazione e impone il riesame.
  • La determinazione delle pene accessorie richiede motivazione specifica e riferimento ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; la modifica rispetto al primo grado senza adeguata spiegazione è censurabile.

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