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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22937/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto opposizione al decreto penale di condanna per il reato di oltraggio. Il GIP ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ritenendo che fosse carente dei requisiti formali di ammissibilità previsti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., poiché l'atto di opposizione era stato depositato dal solo difensore munito di procura rilasciata in data antecedente al decreto penale. In cassazione si è contestata l'applicazione di tali disposizioni all'opposizione a decreto penale, sostenendo che l'art. 461 c.p.p. richiama soltanto l'art. 582 c.p.p. e che, per principi di tassatività delle cause di inammissibilità e di favor oppositionis, le norme di cui all'art. 581 non sono estendibili alla opposizione al decreto penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., non sono applicabili all'opposizione al decreto penale di condanna, perché l'art. 461 c.p.p. rimanda esclusivamente alle modalità di presentazione previste dall'art. 582 c.p.p. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per la valutazione nel merito dell'opposizione presentata dall'odierno ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Rimanda esclusivamente alle modalità di presentazione dell'impugnazione previste dall'art. 582 c.p.p.; non implica l'applicabilità delle regole di ammissibilità dell'art. 581 c.p.p. all'opposizione al decreto penale.

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.

    Prevedono ipotesi di inammissibilità per determinate impugnazioni (es. per sentenza e per procedimenti in cui si sia proceduto in assenza). La Corte ha ritenuto che tali disposizioni non siano estendibili all'opposizione al decreto penale di condanna.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Indica le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione cui si riferisce l'art. 461; secondo la Corte, sono queste le disposizioni richiamabili per l'opposizione al decreto penale.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso come riferimento normativo collegato al decreto penale; la decisione si è tuttavia fondata sul quadro costituito da art. 461, 581 e 582 c.p.p.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui si è attenuto il ricorso per la sintesi dei motivi di annullamento da proporre in Cassazione.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale di condanna non è soggetta alle cause di inammissibilità previste dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; occorre fare riferimento alle modalità di presentazione previste dall'art. 582 c.p.p.
  • La presenza o la data di rilascio di una procura ad impugnare antecedente al decreto non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale.
  • In caso di dubbio formale sull'ammissibilità di un'opposizione a decreto penale, il principio del favor oppositionis porta a un'interpretazione meno rigorosa delle formalità e a privilegiare l'esame del merito dell'opposizione.
  • Se il GIP applica erroneamente norme di inammissibilità non pertinenti all'opposizione al decreto penale, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare gli atti al giudice di merito per la valutazione dell'opposizione.
  • Per prudenza difensiva, è comunque consigliabile rispettare le modalità formali previste dall'art. 582 c.p.p. e, quando possibile, dotarsi di una procura chiara e tempestiva, pur consapevoli che la sua assenza non determina automaticamente l'inammissibilità nel caso dell'opposizione al decreto penale.

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