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Ordinanza

Ordinanza n. 2791/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego o mancato rilascio del nulla osta per lavoro subordinato di assistenza familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione proposta in primo grado. La controversia riguarda il rilascio del nulla osta per l’assunzione di un lavoratore straniero con mansioni di assistenza familiare-colf. In sede cautelare sono stati prospettati profili relativi alla sussistenza del requisito reddituale, alla rilevanza degli oneri deducibili e alla documentazione prodotta soltanto nel corso del giudizio per dimostrare tale requisito. È stato inoltre rappresentato un pregiudizio per il ricorrente e il suo nucleo familiare, anche in relazione all’assistenza della moglie invalida.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. Secondo il Collegio, dal provvedimento impugnato non derivava un pregiudizio grave e irreparabile nella sfera giuridica del ricorrente e del suo nucleo familiare, poiché l’assunzione era finalizzata a mansioni di assistenza familiare-colf e non all’assistenza della moglie invalida. Ha inoltre valorizzato il fatto che il figlio del ricorrente aveva presentato una distinta istanza per il rilascio di un nulla osta relativo a un altro lavoratore straniero destinato a svolgere attività presso lo stesso immobile, istanza accolta dall’Amministrazione. Il Collegio ha riservato al giudizio di merito ogni valutazione sulla rilevanza degli oneri deducibili ai fini del requisito reddituale e sulla documentazione prodotta in giudizio. Spese del giudizio cautelare d’appello compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione si è limitata alla verifica dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la tutela può essere negata quando non sia dimostrata l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’atto impugnato.
  • La valutazione cautelare del periculum in mora può tenere conto di circostanze concrete che ridimensionino l’incidenza attuale del pregiudizio prospettato, compresa la disponibilità di soluzioni alternative idonee a soddisfare, almeno in parte, l’esigenza dedotta.
  • Quando il periculum in mora è insussistente, il giudice cautelare può riservare al giudizio di merito l’esame dei profili relativi alla rilevanza degli oneri deducibili e della documentazione prodotta per dimostrare il requisito reddituale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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