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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34632/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado, deducendo in modo generico violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermata responsabilità penale. Nel ricorso si sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse omesso di verificare la presenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., affermando che tale controllo sarebbe doveroso in ogni caso ai fini della decisione. La censura, tuttavia, non specificava quale causa di non punibilità sarebbe stata configurabile né si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo di specificità e meramente assertivo. Ha rilevato che le doglianze non si confrontavano con la motivazione della Corte di appello, la quale appariva logica, congrua e corretta in diritto, anche per relationem rispetto alla sentenza di primo grado. Conseguentemente, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice deve rilevare d'ufficio eventuali cause di non punibilità, ma la deduzione difensiva deve essere specifica e correlata agli atti del procedimento; non basta un richiamo astratto alla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se la causa di inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di legittimità in modo apodittico e generico, senza indicare specificamente le ragioni di censura e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il richiamo all'obbligo del giudice di verificare d'ufficio le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non esonera la parte ricorrente dall'onere di formulare censure concrete, individuando la specifica causa invocata e gli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono.
  • La motivazione della sentenza di merito può essere legittimamente resa anche per relationem, quando il rinvio alla decisione di primo grado consenta di ricostruire un percorso argomentativo logico, congruo e corretto in diritto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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