Cassazione Penale, Sentenza n. 25584/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per annullamento della sentenza del 14/07/2022 della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 (falsità/omissioni nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). L'imputato contestava: errata applicazione degli artt. 76, 79 e 95 d.P.R. 115/2002; valutazione erronea di beni come rilevanti quando non richiesti dalla norma; carenza e illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo) e travisamento della prova, in particolare riguardo alla convivenza del figlio Salvatore al momento della domanda e alla non obbligatorietà di indicare tutti i beni riconducibili al nucleo familiare. Denunciava inoltre omissioni non significative (reddito della moglie pari a euro 482,00 non riscontrabile nei CUD, quote irrisorie di immobili) e sosteneva che tali omissioni non avrebbero inciso sui requisiti per l'ammissione al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei punti indicati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno osservato che: l'elemento oggettivo del reato era incontestato, ma la prova del dolo non era stata compiutamente accertata; la corte di merito non aveva adeguatamente motivato su elementi documentali rilevanti (la somma percepita dalla moglie non risultante nei CUD) e non aveva valutato correttamente la questione giuridica relativa alla computabilità del reddito del figlio non convivente al momento della domanda; inoltre è stato chiarito che il mero possesso di beni mobili registrati non produce automaticamente reddito ai fini IRPEF e non può di per sé costituire indice di dolo. Per questi profili la sentenza di merito è annullata e rinviata.
Norme richiamate
art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma incriminatrice che sanziona le false dichiarazioni o omissioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte afferma che l'accertamento dell'elemento oggettivo non esclude che l'assenza delle condizioni reddituali possa influire sulla valutazione dell'elemento soggettivo (dolo vs colpa)
art. 76, d.P.R. n. 115 del 2002
Individua il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio; la Corte interpreta la norma in correlazione con gli artt. 76 comma 3 e 79 comma 1 lett. d) ritenendo che rilevi il reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza e che vadano considerati anche redditi non rientranti nella base imponibile
art. 79, d.P.R. n. 115 del 2002
Disciplinando gli obblighi informativi attinenti al patrimonio e ai redditi del nucleo familiare, la norma non impone che il dichiarante indichi diritti reali estranei al paradigma normativo; la corte ha tuttavia richiamato che i redditi effettivamente percepiti dai componenti del nucleo familiare devono essere considerati ai fini della valutazione delle condizioni per il beneficio
Massime di principio
- La presenza dell'elemento oggettivo (falsità/omissione nella domanda di patrocinio) non determina automaticamente il dolo: va sempre valutato il profilo soggettivo; omissioni derivanti da errori documentali o difficilmente conoscibili possono configurare colpa e non dolo
- I redditi effettivamente percepiti nell'anno antecedente alla domanda sono il parametro sostanziale per l'ammissione al patrocinio e vanno considerati anche se non rientrano nella base imponibile; pertanto vanno dichiarati i redditi del nucleo familiare pertinenti all'anno rilevante
- La convivenza va valutata in riferimento al momento della presentazione della domanda: redditi di soggetti non appartenenti al nucleo in tale momento possono non dover essere computati, ma la questione è di diritto e va esaminata e motivata dai giudici di merito
- Il mero possesso di veicoli o immobili non equivale automaticamente a produzione di reddito imponibile e non costituisce di per sé indice probatorio di ricchezza occulta o dolo
- I giudici devono distinguere chiaramente errori di fatto (difficili da imputare al dichiarante se non risultano documenti esterni) dagli errori di diritto e motivare adeguatamente in entrambi i casi; omissioni motivazionali possono portare all'annullamento con rinvio
- Contraddizioni tra le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame e le tesi difensive successive possono essere valutate come indizio di volontarietà, ma non possono sostituire una prova compiuta della forma del dolo; è necessario che la prova del dolo eventuale sia adeguatamente dimostrata
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