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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25584/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per annullamento della sentenza del 14/07/2022 della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 (falsità/omissioni nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). L'imputato contestava: errata applicazione degli artt. 76, 79 e 95 d.P.R. 115/2002; valutazione erronea di beni come rilevanti quando non richiesti dalla norma; carenza e illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo) e travisamento della prova, in particolare riguardo alla convivenza del figlio Salvatore al momento della domanda e alla non obbligatorietà di indicare tutti i beni riconducibili al nucleo familiare. Denunciava inoltre omissioni non significative (reddito della moglie pari a euro 482,00 non riscontrabile nei CUD, quote irrisorie di immobili) e sosteneva che tali omissioni non avrebbero inciso sui requisiti per l'ammissione al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei punti indicati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno osservato che: l'elemento oggettivo del reato era incontestato, ma la prova del dolo non era stata compiutamente accertata; la corte di merito non aveva adeguatamente motivato su elementi documentali rilevanti (la somma percepita dalla moglie non risultante nei CUD) e non aveva valutato correttamente la questione giuridica relativa alla computabilità del reddito del figlio non convivente al momento della domanda; inoltre è stato chiarito che il mero possesso di beni mobili registrati non produce automaticamente reddito ai fini IRPEF e non può di per sé costituire indice di dolo. Per questi profili la sentenza di merito è annullata e rinviata.

Norme richiamate

  • art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma incriminatrice che sanziona le false dichiarazioni o omissioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte afferma che l'accertamento dell'elemento oggettivo non esclude che l'assenza delle condizioni reddituali possa influire sulla valutazione dell'elemento soggettivo (dolo vs colpa)

  • art. 76, d.P.R. n. 115 del 2002

    Individua il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio; la Corte interpreta la norma in correlazione con gli artt. 76 comma 3 e 79 comma 1 lett. d) ritenendo che rilevi il reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza e che vadano considerati anche redditi non rientranti nella base imponibile

  • art. 79, d.P.R. n. 115 del 2002

    Disciplinando gli obblighi informativi attinenti al patrimonio e ai redditi del nucleo familiare, la norma non impone che il dichiarante indichi diritti reali estranei al paradigma normativo; la corte ha tuttavia richiamato che i redditi effettivamente percepiti dai componenti del nucleo familiare devono essere considerati ai fini della valutazione delle condizioni per il beneficio

Massime di principio

  • La presenza dell'elemento oggettivo (falsità/omissione nella domanda di patrocinio) non determina automaticamente il dolo: va sempre valutato il profilo soggettivo; omissioni derivanti da errori documentali o difficilmente conoscibili possono configurare colpa e non dolo
  • I redditi effettivamente percepiti nell'anno antecedente alla domanda sono il parametro sostanziale per l'ammissione al patrocinio e vanno considerati anche se non rientrano nella base imponibile; pertanto vanno dichiarati i redditi del nucleo familiare pertinenti all'anno rilevante
  • La convivenza va valutata in riferimento al momento della presentazione della domanda: redditi di soggetti non appartenenti al nucleo in tale momento possono non dover essere computati, ma la questione è di diritto e va esaminata e motivata dai giudici di merito
  • Il mero possesso di veicoli o immobili non equivale automaticamente a produzione di reddito imponibile e non costituisce di per sé indice probatorio di ricchezza occulta o dolo
  • I giudici devono distinguere chiaramente errori di fatto (difficili da imputare al dichiarante se non risultano documenti esterni) dagli errori di diritto e motivare adeguatamente in entrambi i casi; omissioni motivazionali possono portare all'annullamento con rinvio
  • Contraddizioni tra le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame e le tesi difensive successive possono essere valutate come indizio di volontarietà, ma non possono sostituire una prova compiuta della forma del dolo; è necessario che la prova del dolo eventuale sia adeguatamente dimostrata

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