Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 03741/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di decisione della CTR che aveva: 1) rigettato gli appelli dell'Agenzia e di Dezi su avviso di accertamento (IRES/IRAP) relativo a costi per acquisti da paesi "black list" pari a €1.410.444 (con relative sanzioni), 2) annullato la cartella di pagamento per IVA iscritta a ruolo a seguito di dichiarazione integrativa presentata dal custode giudiziario ritenuta invalida perché priva di autorizzazione giudiziale, 3) confermato l'applicazione delle sanzioni IVA per infedele dichiarazione. La Cassazione era chiamata a valutare, tra l'altro, la legittimazione di Dezi ad impugnare (art. 43 l.f. e inerzia del curatore), la corretta applicazione dei criteri di prova per la deducibilità dei costi con controparti in "black list" (art. 110 TUIR), e la validità della dichiarazione integrativa presentata dal custode/custode diventato amministratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - accolto integralmente il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia (relativi, rispettivamente, alla errata valutazione della deducibilità dei costi "black list" e alla invalidità della motivazione della CTR circa la dichiarazione integrativa del custode), - accolto in parte il primo motivo (sul profilo della legittimazione, nei limiti esposti), - respinto il ricorso incidentale di Dezi. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di second grado (CTR Lazio) in diversa composizione per nuovo esame sui profili indicati, compresa la liquidazione delle spese di lite. La Cassazione ha inoltre precisato principi di diritto in ordine alla legittimazione processuale del fallito/amministratore in caso di inerzia del curatore e ai criteri probatori per la deducibilità dei costi con soggetti "black list".

Norme richiamate

  • art. 43 legge fallimentare (l.f.)

    Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore

    La Corte conferma che, nei rapporti tributari i cui presupposti si sono formati prima della dichiarazione di fallimento, la mera inerzia del curatore nella impugnazione dell'atto impositivo consente alla società fallita o ai suoi amministratori di proporre impugnazione (legittimazione processuale straordinaria). L'inerzia è valutata indipendentemente dalla volontaà del curatore e non richiede una preventiva diffida.

  • art. 110 TUIR (commi 10 e 11)

    Per dedurre costi relativi a operazioni con soggetti domiciliati in "black list" è necessario provare l'effettiva operatività commerciale della controparte estera e l'effettiva esecuzione dell'operazione; elementi meramente formali (iscrizione, conti, pagamenti formali) non sono sufficienti. La CTR ha usato un canone probatorio inadeguato valorizzando la sola iscrizione nel registro imprese.

  • D.P.R. 22.07.1998 n. 322 (dichiarazioni fiscali)

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione integrativa presentata dalla custode, nella sua qualità di amministratore nominato dall'assemblea, fosse legittima e non richiedesse preventiva autorizzazione giudiziale se rientra nell'ordinaria amministrazione; la CTR aveva erroneamente qualificato l'atto come straordinaria amministrazione privo di autorizzazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 / D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 546 (richiami alle sanzioni e al rito tributario)

    Riferimenti normativi alle regole sulle sanzioni per infedele dichiarazione e alle modalità processuali tributare: la Corte valuta la legittimità delle sanzioni e la correttezza del rito, rilevando errori nella motivazione della CTR circa la nullità della dichiarazione integrativa e l'applicazione delle sanzioni.

  • art. 54-bis DPR 633/1972

    Norma richiamata in relazione alla cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato sulla dichiarazione integrativa. La Corte ha cassato la decisione che aveva ritenuto la cartella valida in presenza di una dichiarazione integrativa inesistente; ha invece riconosciuto la validità dell'integrativa nel caso concreto per ragioni di legittimazione del custode/amministratore.

  • art. 17 D.Lgs. 472/1997

    Richiamata nel controricorso incidentale (nullità della sanzione IVA), ma la Corte ha ritenuto la questione non tempestivamente e correttamente proposta in primo grado e quindi non idonea a sorreggere la censura in Cassazione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivazioni di cassazione)

    La Corte ha esaminato i motivi di cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., rilevando violazioni di legge e vizio di motivazione su più profili (in particolare la corretta valutazione probatoria sui costi "black list" e la qualificazione della dichiarazione integrativa del custode).

Massime di principio

  • In tema tributario e di fallimento, la mera inerzia del curatore fallimentare nell'impugnare un atto impositivo, relativo a rapporti formatisi prima della dichiarazione di fallimento, consente al fallito o ai suoi amministratori di proporre impugnazione ex art. 43 l.f.: non è richiesta una preventiva diffida né è necessario dimostrare la volontà del curatore.
  • Il socio o il creditore della società non possono sostituirsi alla società di capitali per impugnare atti tributari: lo "schermo societario" richiede l'uso di rimedi interni societari; l'azione esterna spetta alla società (o, eccezionalmente, al fallito se sussiste legittimazione straordinaria per inerzia del curatore).
  • Per dedurre costi relativi a operazioni con controparti in "black list" (art. 110 TUIR) occorre fornire prova concreta dell'operatività commerciale della controparte estera e della effettiva esecuzione dell'operazione; non sono sufficienti documenti formali o iscrizioni anagrafiche.
  • La validità di una dichiarazione integrativa presentata da un custode/custode giudiziario va valutata sulla base della qualità effettiva esercitata (se nominato amministratore dall'assemblea): se l'atto rientra nell'ordinaria amministrazione e il soggetto ha titolo, non è richiesta autorizzazione giudiziale; qualificare automaticamente l'integrativa come atto di straordinaria amministrazione è errore.
  • Questioni procedurali o eccezioni non sollevate tempestivamente in uno dei ricorsi introduttivi o introdotte solo in memorie sono vulnerabili come "novità" e possono essere escluse dalla valutazione in Cassazione.
  • La Corte di legittimità esercita un scrutinio di diritto e di motivazione: errori nella valutazione probatoria (applicazione scorretta dei canoni di prova legale) e nella qualificazione giuridica di atti amministrativi possono giustificare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.