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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 03742/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia per danni da infiltrazioni e manutenzione difettosa a immobile di proprietà di Alfio D'Urso (domanda di esecuzione opere, risarcimento danni e declaratoria di esenzione dagli oneri condominiali per periodo di inagibilità). Questioni processuali e di merito: improcedibilità vs scindibilità delle domande nei confronti della Curatela del fallimento, integrazione del contraddittorio (notifica al Condominio generale), ammissibilità e portata della c.t.u. (acquisizione di documenti, estensione dell'ambito della domanda), quantificazione dei danni (danno emergente e lucro cessante), prescrizione, e regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto la riunione dei due ricorsi. Ha rigettato il ricorso proposto da Alfio D'Urso (n. 4515/2022). Del ricorso principale (Messina, n. 3687/2023) ha rigettato i primi quattro motivi, dichiarato inammissibile il quinto, accolto il sesto (che censurava l'estensione tardiva della domanda rispetto all'atto di citazione) e dichiarato assorbiti gli altri. Ha altresì accolto i primi sei motivi del ricorso incidentale della Curatela del Fallimento relativi alla preclusione derivante dalla sentenza parziale non impugnata e assorbito i restanti motivi incidentali della Curatela. Alcuni ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili per tardività. In conseguenza delle censure accolte la sentenza di merito (definitiva) è stata cassata limitatamente alle questioni validate e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per nuovi accertamenti di fatto e nuova decisione, compresa la regolazione delle spese del giudizio. La Corte ha inoltre rilevato l'obbligo per il solo ricorrente incidentale Alfio D'Urso di versare un'ulteriore somma quale contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla regola che la parte soccombente in primo grado sopporta le spese della chiamata in causa del terzo; la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione delle spese in appello a carico dell'appellante quando la chiamata non appariva manifestamente infondata.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Usato in riferimento alla regolazione delle spese processuali; la Corte ha confermato la legittimità delle decisioni di gravame sulle spese e ha rimandato la nuova regolazione delle spese al giudice del rinvio.

  • art. 335 cod. proc. civ.

    Richiamato come principio per la riunione delle impugnazioni contro sentenze che integrandosi definiscono un unico giudizio; la Corte ha disposto la riunione dei ricorsi aventi ad oggetto la sentenza parziale e la sentenza definitiva del medesimo procedimento.

  • art. 332 cod. proc. civ.

    Citato nella valutazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'integrazione in appello potesse essere legittima anche qualora si fosse fondato su presupposti interpretativi diversi, richiamando la possibilità di estendere il contraddittorio in appello.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)

    Fondamentale per i motivi di cassazione. La Corte ha esaminato le censure ai sensi dei diversi numeri: vizio di motivazione e omesso esame (n.3), violazione di norme (n.4) e motivazione illogica (n.5). Ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi per carenza dei profili tassativi richiesti, ma ha accolto motivi fondati sul mancato e tardivo riferimento all'oggetto della domanda (estensione tardiva della domanda).

  • art. 370 cod. proc. civ.

    Applicato ratione temporis per valutare la perentorietà del termine di deposito dei ricorsi incidentali; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale depositato oltre il termine perentorio.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Richiamato per la disciplina processuale ratione temporis (nuove regole sui termini e sui requisiti di forma dei ricorsi di legittimità); la Corte ha applicato la disciplina nuova ai ricorsi notificati dopo l'entrata in vigore quando pertinente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1-quater)

    Usato per disporre l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale Alfio D'Urso in relazione al ricorso incidentale: la Corte ha imposto il versamento aggiuntivo.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello parziale (non definitiva) che non venga impugnata o riservata diventa d'ufficio vincolante sulle questioni da essa decise: il giudice del prosieguo non può adottare decisioni incompatibili con quella pronuncia.
  • La riunione di ricorsi per cassazione è dovuta quando sentenze, anche se emesse in momenti diversi nello stesso processo (es. provvisoria/parte e definitiva), si integrano e definiscono un unico giudizio; la riunione evita contraddizioni di decisione.
  • La chiamata in causa di terzi e l'integrazione del contraddittorio in appello possono giustificare l'attribuzione delle spese all'appellante anche se quest'ultimo non ha personalmente chiamato il terzo, salvo che la chiamata sia manifestamente infondata.
  • Le censure in cassazione devono rispettare i limiti formali e sostanziali dell'art. 360; molte questioni di fatto o contestazioni di merito (es. valutazioni probatorie complesse) sono inammissibili o improduttive in sede di legittimità se non ricondotte ai specifici vizi di legge ammessi.
  • I ricorsi incidentali sono soggetti a termini perentori: la tardività comporta inammissibilità.
  • Se la corte di cassazione accoglie censure che incidono sulla motivazione o sull'oggetto della domanda (es. estensione tardiva della domanda), la conseguenza pratica è spesso la cassazione parziale con rinvio per nuovi accertamenti di fatto e nuova decisione, compresa la riparametrazione delle spese.

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