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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 03730/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva riconosciuto a Girelli Alcool S.r.l. l'abbuono dell'accisa per alcool etilico disperso durante operazioni di carico/denaturazione. L'Agenzia deduceva che la perdita era dovuta a imprudenza/negligenza di un dipendente (valvola lasciata aperta) e che l'art. 4 TUA, nel suo ultimo periodo che equipara la colpa non grave al caso fortuito/forza maggiore, è stato applicato erroneamente; inoltre sosteneva che, per attività pericolose come la produzione/denaturazione di alcool, la valutazione della colpa deve fare riferimento a standard tecnici oggettivi di sicurezza impiantistica.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto incompatibile con l'art. 7, par. 4, della direttiva 2008/118/CE la disposizione nazionale (art. 4, comma 1, ultimo periodo, TUA) che in tutti i casi equipara la colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore, e l'ha disapplicata. Richiamando la sentenza della CGUE (C-509/22), la Corte ha affermato che le nozioni di caso fortuito e forza maggiore richiedono circostanze estranee all'operatore, anormali e imprevedibili e la prova della diligenza richiesta dall'attività. Ha inoltre stabilito un principio favorevole al contribuente: la perdita o distruzione dell'alcool verificatasi nell'ambito di un'operazione di denaturazione preventivamente e regolarmente autorizzata non costituisce immissione in consumo e non comporta l'esigibilità dell'imposta, indipendentemente dalla natura colposa della condotta, purché l'operazione sia stata autorizzata e ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti (in particolare sulla presenza e regolarità dell'autorizzazione all'attività di denaturazione) e per decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico Accise), art. 4, comma 1

    In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore

    La Corte ha ritenuto la parte finale della norma (equiparazione automatica della colpa non grave al caso fortuito) incompatibile con il diritto dell'Unione e dunque disapplicabile nella parte in cui opera tale equiparazione in tutti i casi.

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 7, par. 4

    La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sotto posti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo.

    La Corte (e la CGUE) interpretano 'caso fortuito' e 'forza maggiore' come circostanze esterne, anormali e imprevedibili le cui conseguenze non potevano essere evitate nonostante tutte le precauzioni; la direttiva non autorizza una equiparazione generale della colpa non grave al caso fortuito.

  • d.lgs. 29 marzo 2010 n. 48 (modifica art. 4 TUA)

    Richiamato come intervento normativo che ha inserito/formalizzato l'equiparazione della colpa non grave; la Corte ha valutato la compatibilità di tale modifica con la direttiva UE e l'ha ritenuta contrastante.

  • d.lgs. 5 novembre 2021 n. 180 (ulteriore modifica art. 4 TUA)

    Anche la formulazione successiva del TUA è stata considerata nella valutazione di compatibilità con la direttiva; la disapplicazione riguarda la parte che equipara la colpa non grave al caso fortuito.

  • D.M. 09/07/1996 n. 524 (regolamentazione attività di denaturazione)

    Il provvedimento regolamentare stabilisce gli obblighi di denuncia/preavviso e le verifiche tecniche dell'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) per l'istituzione e lo svolgimento dell'attività di denaturazione; la Corte richiama tali adempimenti come elementi da verificare in sede di rinvio per accertare la regolare autorizzazione.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-509/22 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli v. Girelli Alcool s.r.l.)

    La CGUE ha stabilito che: 1) 'caso fortuito' e 'forza maggiore' richiedono circostanze estranee, anormali e imprevedibili e prova della diligenza dell'operatore; 2) la direttiva ostacola una equiparazione generale della colpa non grave; 3) tuttavia, le perdite avvenute nell'ambito di un'operazione di denaturazione preventivamente autorizzata possono essere considerate come 'in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti' e quindi non costituire immissione in consumo.

Massime di principio

  • La nozione di 'caso fortuito' e di 'forza maggiore' ex direttiva 2008/118/CE richiede circostanze esterne all'operatore, anormali e imprevedibili, e la prova che l'operatore abbia adottato la diligenza normalmente richiesta per prevenire l'evento
  • Non è possibile, alla luce del diritto UE, equiparare in modo automatico e generale la colpa non grave all'ipotesi di caso fortuito/forza maggiore: la previsione nazionale che lo faccia va disapplicata
  • Se la perdita si verifica nell'ambito di un'operazione di denaturazione preventivamente e regolarmente autorizzata dalle autorità competenti, la perdita o distruzione non costituisce immissione in consumo e non dà luogo all'accisa, anche se la perdita è dovuta a condotta colposa
  • Il contribuente che invoca l'abbuono per perdita dovuta a caso fortuito deve provare la diligenza e le misure preventive adottate; in assenza di prova di adeguata diligenza la perdita rientra nella sfera di responsabilità dell'operatore
  • In caso di contestazione, il giudice di merito deve accertare la sussistenza e la regolarità delle autorizzazioni e degli adempimenti amministrativi relativi all'opera di denaturazione (denuncia preventiva, dichiarazione pre-operazione, verbali UTF, ecc.)

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