Cassazione Penale, Sentenza n. 10640/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione che disponeva la consegna alla Autorità giudiziaria austriaca in esecuzione di un mandato di arresto processuale emesso dal Pubblico Ministero di Eisenstadt (reato contestato: traffico di clandestini ai sensi dell'art. 114, commi 1, 3 Z 2, 4 primo caso della FPG). Nel ricorso si denunciava la violazione di legge penale e di norme applicabili (in particolare dei presupposti di cui alla legge n. 69/2005), ma senza esporre ragioni concrete e specifiche a sostegno delle censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. per violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p., ritenendo che le censure fossero generiche e prive di motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L. 22 aprile 2005, n. 69.
Norme richiamate
art. 114 FPG (citato nella sentenza)
traffico di clandestini ai sensi dell'art. 114, commi 1, 3 Z 2, 4 primo caso della FPG
Norma austriaca che definisce e sanziona il reato per il quale è stato emesso il mandato di arresto processuale; nella sentenza è indicata come fattispecie oggetto della richiesta di consegna.
verifica dei presupposti di cui alla legge n. 69/2005; art. 22, comma 5, L. n. 69/2005
Normativa di recepimento/attuazione del mandato di arresto europeo in Italia: disciplina i presupposti per l'esecuzione delle richieste di consegna e gli adempimenti di cancelleria/registrazione da porre in essere dopo la decisione di consegna.
codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c)
inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione in specifici casi procedurali; nel caso di specie è stata applicata insieme alla norma sull'irrilevanza/formalità del motivo per carenza di specificità.
codice di procedura penale - art. 581, comma 1, lett. d)
violazione dell'art. 581, comma 1. lett. d), cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti formali e di motivazione del ricorso per cassazione; la mancanza di esposizione delle ragioni costituisce motivo di inammissibilità.
art. 22, comma 5, L. 22 aprile 2005, n. 69
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005
Prevede specifici adempimenti di cancelleria e comunicazioni in relazione all'esecuzione delle decisioni di consegna su mandato di arresto europeo; la sentenza dispone l'esecuzione di tali formalità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesta la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo deve esporre motivazioni concrete e specifiche: censure generiche o non motivate sono dichiarate inammissibili.
- La verifica dei presupposti di legge n. 69/2005 (attuazione del mandato di arresto europeo) richiede argomentazioni precise su profili giuridici rilevanti (es. doppia incriminazione, competenza, eventuali cause di esclusione) per essere efficiente in sede di impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; è quindi rischioso proporre ricorsi generici.
- Dopo la decisione favorevole alla consegna, la cancelleria deve eseguire gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge n. 69/2005 (comunicazioni e formalità connesse alla consegna).
- Per impugnare con efficacia decisioni di consegna conviene concentrare i motivi su questioni rilevanti e documentate (nullità del mandato, difetti di forma, prescrizione, violazioni dei diritti fondamentali) e spiegare chiaramente il nesso tra norma invocata e fatti.
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