Cassazione Penale, Sentenza n. 11281/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rescissione del giudicato ritenendo che il termine di 30 giorni per proporre l'istanza decorra dalla "conoscenza del procedimento" (ossia dalla notifica dell'ordine di carcerazione in settembre 2020). La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lagonegro divenuta irrevocabile il 02/06/2020. La Corte territoriale aveva dichiarato l'istanza tardiva perché presentata il 28/05/2021 mentre la ricorrente aveva avuto conoscenza del procedimento in settembre 2020 per la notifica dell'ordine di carcerazione.
Norme richiamate
La Corte interpreta il comma 2 nel senso che il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla "conoscenza del procedimento" e non dalla conoscenza compiuta dei contenuti della sentenza da rescindere.
Costituzione italiana, artt. 24, 111, 117
Censura di illegittimità costituzionale sollevata in relazione alla decorrenza del termine di 30 giorni è stata ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza richiamata: le garanzie costituzionali non impongono che il termine decorra dalla conoscenza piena dei motivi della sentenza.
art. 6 CEDU (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
La questione di violazione dell'art. 6 CEDU, connessa al termine di decadenza, è stata considerata infondata: il termine collegato alla "conoscenza del procedimento" è compatibile con il diritto ad un giusto processo.
Giurisprudenza: Sez.1, n. 32267 del 30/10/2020 (Scimone)
Principio consolidato secondo cui il termine di 30 giorni per la rescissione decorre dalla conoscenza del procedimento e non dalla piena conoscenza degli atti/processo.
Giurisprudenza: Sez.3, n. 29592 del 20/05/2021 (Carroccia)
Conferma che la decorrenza del termine dalla "conoscenza del procedimento" non è affetta da illegittimità costituzionale; la decorrenza non viene sospesa fino all'accesso del difensore al fascicolo.
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per proporre la rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza del procedimento (ad es. dalla notifica dell'ordine di esecuzione/carcerazione) e non dall'effettiva, completa conoscenza dei contenuti della sentenza.
- La mancata tempestiva informazione da parte del difensore precedente o il successivo accesso al fascicolo da parte di un nuovo difensore non sospendono automaticamente il decorso del termine.
- In presenza di fattispecie processuali particolarmente complesse è possibile valutare la richiesta di restitutio in integrum per consentire l'esercizio pieno dei rimedi, ma tale rimedio richiede specifica e convincente giustificazione.
- Le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con l'art. 6 CEDU sulla decorrenza del termine sono, secondo la giurisprudenza recente, difficilmente perse: la norma è stata ritenuta compatibile con le garanzie processuali.
- Se si scopre tardi l'esistenza di una sentenza irrevocabile, è essenziale documentare immediatamente le ragioni della tardiva conoscenza (es. comprovata interruzione/omissione di comunicazioni da parte del difensore o dell'autorità) e valutare con urgenza i rimedi straordinari disponibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11031/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11032/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11038/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11040/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11042/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11044/2022 del 28/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →