Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23247/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione al decreto penale di condanna. Due motivi principali: (1) vizio formale perché il decreto penale non indicava il reato contestato, rimandando a una richiesta del P.M. allegata che in realtà mancava; (2) erronea valutazione della tempestività dell'opposizione: il ricorrente aveva inviato l'opposizione a mezzo raccomandata con ricevuta in data 15/11/2021 (entro il termine), mentre il GIP l'aveva ritenuta tardiva considerando la data di arrivo (18/11/2021) e non la data di partenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla valutazione del termine. Ha affermato che l'opposizione al decreto penale ha natura di impugnazione e può essere presentata anche tramite servizio postale; quindi la tempestività si valuta con la data di invio (certificata dalla raccomandata) e non con la data di ricezione. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Oristano in diversa composizione monocratica per il prosieguo; il motivo relativo alla mancanza di indicazione dell'imputazione è assorbito dall'accoglimento ma il giudice che procederà dovrà porre il ricorrente nelle condizioni di conoscere l'imputazione a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione relativo alla violazione di norme di diritto; utilizzato per censurare vizi nella motivazione e nella applicazione delle norme processuali

  • art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione relativo alla violazione di norme processuali di rito, applicato per contestare la valutazione sulla tempestività dell'atto

  • art. 460 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma relativa al contenuto del decreto penale di condanna; la Corte rileva che il decreto deve permettere di conoscere l'imputazione, e se ciò manca il giudice dovrà provvedere

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento alle formalità del provvedimento e all'indicazione dell'imputazione nel decreto penale; la carenza può richiedere interventi per garantire il diritto di difesa

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle modalità e termini dell'opposizione al decreto penale; contestata la valutazione del termine da parte del GIP

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Prevede le forme di notificazione e deposito degli atti; la Corte ricorda che le forme previste possono includere la presentazione tramite incaricato o servizio postale

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, quando l'atto è trasmesso tramite servizio postale, il termine è rispettato se la data di spedizione rientra nel termine previsto; pertanto la data rilevante è quella di invio

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, sent. n. 35431/2021 e altre)

    La Corte si conforma all'orientamento consolidato secondo cui l'opposizione al decreto penale ha natura di impugnazione e può essere inviata per mezzo del servizio postale; la tempestività si determina con la data di spedizione

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale di condanna è un'impugnazione e può essere presentata anche tramite servizio postale: la tempestività si valuta con la data di spedizione (es. data della raccomandata), non con la data di ricezione.
  • Il ricorrente deve produrre prova della data di invio (ricevuta della raccomandata o altro documento equivalente); se tale prova è fornita, l'atto va considerato tempestivo.
  • Se il decreto penale non contiene l'indicazione chiara dell'imputazione, il giudice che procede deve porre l'interessato nelle condizioni di conoscere il reato a lui ascritto; la carenza può essere rilevante e comportare interventi correttivi o istruttori.
  • L'annullamento per vizi procedurali di ordinanze di inammissibilità può comportare la trasmissione degli atti a diverso organo giudicante per il prosieguo; la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando l'accertamento è definito e il seguito può essere disposto direttamente.
  • I motivi di cassazione fondati su errori nella valutazione della tempestività degli atti postali sono ben recepiti dalla giurisprudenza: il criterio del 'data di invio' è consolidato e applicabile in situazioni analoghe.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.