Cassazione Penale, Ordinanza n. 02958/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante del danno di particolare tenuità, sostenendo in sostanza che la valutazione di merito sulla circostanza attenuante fosse errata. La Corte ha rilevato che le censure erano, in realtà, doglianze di fatto non deducibili in sede di legittimità e che, comunque, l'argomento giurisprudenziale richiamato non era pertinente perché il procedimento riguardava un delitto consumato e non tentato.
Norme richiamate
È richiamata, in via implicita, l'attenuante del danno di particolare tenuità, la cui prevalenza era stata negata nei giudizi di merito; la Corte osserva che la doglianza non è fondata e non è scrutinabile in cassazione se si risolve in una rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie.
- La giurisprudenza invocata a sostegno del ricorso deve essere pertinente alla fattispecie concreta: un orientamento riferito al delitto tentato non può essere utilizzato utilmente quando il giudizio riguarda un delitto consumato.
- Il mancato riconoscimento della prevalenza di un'attenuante non può essere sindacato in cassazione se la critica si limita a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dai giudici di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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