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Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento emesso, ai sensi dell’art. 6, co.1, lett. c) della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dal Questore della Provincia di Crotone n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore della Provincia di Crotone adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Crotone ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della l. 401/1989. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso né le contestazioni puntuali mosse all'atto; emerge soltanto che il provvedimento si fonda su fatti contestati al destinatario e che la domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, e senza pregiudicare il merito, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris in ragione dei fatti contestati nel provvedimento impugnato. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché, nel bilanciamento degli interessi, il danno prospettato dal ricorrente non è risultato prevalente rispetto ai rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989

    Costituisce la base normativa del provvedimento questorile impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 22, comma 3, c.p.a.

    Consente al ricorrente di stare in giudizio personalmente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    "articolo 52, commi 1 e 2"

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sussistenza di fatti contestati nel provvedimento questorile può condurre all'esclusione del fumus boni iuris, restando impregiudicata la valutazione piena del merito.
  • In materia di provvedimenti questorili diretti alla tutela della sicurezza nelle manifestazioni sportive, il periculum in mora non sussiste quando il danno prospettato dal destinatario non prevale, nel bilanciamento cautelare, sui rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando risultino cumulativamente insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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