Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26225/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per più rapine aggravate deducendo principalmente: 1) che il ritrovamento di oggetti trafugati nella sua abitazione implicherebbe il reato di ricettazione e non la sua partecipazione alle rapine, anche in considerazione della distanza temporale tra ritrovamento e fatti; 2) travisamento delle prove relative alla rapina del 17/02/2006 (presunto aggancio della stessa cella telefonica) e alla ricostruzione dei movimenti; 3) insufficienza e illogicità delle ragioni che avrebbero collegato il ricorrente alla rapina del 12/02/2006 in Empoli (rilevanza del ricettatore Ghignoni, interpretazione dell'intercettazione n.154 del 14/02/2006); 4) travisamento delle prove e ignoranza di testimonianze relative alle rapine del 04/03/2006 a Marina di Pietrasanta (tra cui la testimonianza dell'ispettore Tarchi e l'interpretazione di intercettazioni e spostamenti); 5) vizio nel negare le circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doppia conformità delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) renda particolarmente limitata la sindacabilità in sede di legittimità delle doglianze sul travisamento della prova, salvo che non si tratti di manifesta e macroscopica discrepanza con le risultanze processuali. La Cassazione ha condiviso la valutazione di merito secondo cui il complesso degli elementi indiziari (ritrovamento di gioielli riconosciuti dalle vittime nell'abitazione condivisa con il Piroli, ritrovamento di un'arma collegabile alla banda, intercettazioni e coincidenze di agganci di celle telefoniche, medesimo modus operandi del gruppo) giustificava la qualificazione dei fatti come rapine e non la mera ricettazione. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche sulla base della gravità e della reiterazione dei fatti e dell'assenza di segni di resipiscenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte ha richiamato la "clausola di riserva" dell'art. 648 per escludere che la presenza di beni rubati nell'abitazione del ricorrente potesse far ritenere esclusivamente il reato di ricettazione: se è provata la partecipazione dell'imputato alla rapina, la ricettazione non è la qualificazione corretta.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito può prendere in considerazione anche un solo elemento fra quelli indicati dall'art. 133 per decidere sulla concessione o meno delle attenuanti, e nel caso ha ritenuto prevalenti elementi di gravità e reiterazione tali da negarle.

  • Giurisprudenza sulla "doppia conformità"

    La Corte ha applicato il principio secondo cui, quando sia intervenuta una doppia condanna conforme in primo e secondo grado, l'esame in Cassazione del vizio di travisamento della prova è fortemente circoscritto e può essere accolto solo se emerge una manifesta e macroscopica discordanza tra motivazione e compendio probatorio.

  • Giurisprudenza sull'interpretazione delle intercettazioni (Sez.6, Melfi)

    La Corte ha ricordato che l'interpretazione del linguaggio e dei contenuti delle intercettazioni costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità purché sia motivata logicamente e con riferimento alle massime di esperienza.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo e secondo grado hanno entrambi condannato conformemente, la Corte di Cassazione limita il controllo sul travisamento della prova salvo che non emerga una macroscopica e manifesta discrepanza con gli atti.
  • Il rinvenimento di beni riconosciuti dalle vittime nell'abitazione dell'imputato costituisce un forte elemento indiziario della partecipazione al reato e può escludere la qualificazione alternativa di ricettazione quando sussistano altri elementi che connaturano la partecipazione alla rapina.
  • Le intercettazioni e le conversazioni vanno valutate nel loro insieme dal giudice di merito: la loro interpretazione è questione di fatto e di prudente valutazione, non sindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
  • Dati di localizzazione (aggancio di celle telefoniche, spostamenti coordinati) costituiscono elementi indiziari rilevanti ma vanno sempre valutati congiuntamente ad altri elementi (modus operandi, ritrovamenti, contatti tra indagati) per ricostruire la partecipazione al reato.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito è legittima se motivata con riferimento a uno o più parametri dell'art. 133 cod. pen., in particolare gravità, reiterazione e assenza di segni di ravvedimento.
  • Quando esistono più soggetti coinvolti (autori, ricettatori), l'individuazione del ruolo di ciascuno dipende dalla valutazione complessiva degli elementi: la presenza di altri ricettatori non esclude automaticamente la partecipazione diretta dell'imputato se risultano elementi che la dimostrino.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.