Cassazione Penale, Ordinanza n. 17591/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile in sede di legittimità il diniego delle attenuanti generiche, poiché sorretto da motivazione adeguata della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, in sostanza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la censura investe una valutazione rimessa al giudice di merito e che la Corte di appello aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sul punto, sicché il motivo esula dal sindacato di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava una condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di manifesta illogicità, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione sia logica, coerente e puntuale.
- Quando il giudice di appello motiva adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, la relativa doglianza non supera il vaglio di legittimità e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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