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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31571/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto l'appello cautelare contro il provvedimento del Tribunale di Palmi, che aveva rifiutato la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 27/01/2021 per detenzione e cessione di droga leggera nell'ambito di attività di narcotraffico riferite alla cosca Pesce. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente la concretezza e attualità delle esigenze cautelari, non avesse considerato il tempo trascorso dai fatti (reati risalenti ad aprile 2018) e l'esistenza di altra misura cautelare già dal luglio 2018, e che avesse respinto senza motivazione adeguata misure meno afflittive (domiciliari con braccialetto elettronico). Criticava inoltre l'enfasi sulla gravità del reato e il richiamo a un contesto mafioso senza contestazione dell'aggravante mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero dirette a riesaminare gli stessi elementi indiziari già valutati all'atto dell'applicazione della misura cautelare e confermati in sede di riesame, mentre il giudizio sulla revoca o sostituzione può fondarsi solo su fatti nuovi idonei a modificare in melius il quadro probatorio. Il Tribunale ha correttamente giudicato non innovativi o non idonei a tale revisione il tempo trascorso e la preesistenza di altra misura cautelare. La Corte ha inoltre evidenziato che la gravità dei fatti era confermata dalla sentenza di condanna intervenuta il 15/12/2021 (quattro anni di reclusione e 40.000 euro di multa), consistente con il mantenimento della misura. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi proponibili in cassazione contro provvedimenti cautelari; il ricorso è stato valutato nei limiti di detta disposizione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riferito alla motivazione dell'ordinanza cautelare; il ricorrente lamentava vizio di motivazione ai sensi di questa norma

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Collegata alle esigenze cautelari e alla motivazione sulla scelta della misura, contestata dal ricorrente

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Stabilisce che in sede di revoca o sostituzione della misura cautelare possono essere valutati solo fatti nuovi che modificano il quadro probatorio; principio centrale nella decisione di inammissibilità

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Norma che ha permesso la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato ai fini della misura cautelare iniziale; la Corte ha sottolineato che tale valutazione non svolge lo stesso ruolo in sede di revoca salvo che il tempo decorra dall'applicazione della misura e si configuri come fatto sopravvenuto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali per il ricorrente e il pagamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte con quantificazione equitativa

Massime di principio

  • In un'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare la valutazione si concentra su fatti nuovi che modifichino il quadro probatorio (mutamento "in melius"); non è sufficiente riproporre le stesse censure già esaminate all'epoca dell'applicazione della misura.
  • Il mero trascorrere del tempo dai fatti originari può essere rilevante nella decisione cautelare originaria, ma ai fini della revoca conta soprattutto il tempo decorso dall'applicazione o esecuzione della misura e solo se esso è accompagnato da nuovi elementi che attestino l'attenuazione del pericolo.
  • Preesistenza di altra misura cautelare non costituisce, di per sé, fatto nuovo idoneo a giustificare la revoca o sostituzione della misura successiva.
  • Una sentenza di condanna intervenuta successivamente può rafforzare la percezione di gravità del fatto e giustificare la conferma della misura cautelare (coerenza tra decisione cautelare e contenuto della sentenza sul merito).
  • Per ottenere la sostituzione o revoca della misura è necessario indicare elementi nuovi e concreti che dimostrino la venuta meno o l'attenuazione delle esigenze cautelari; argomentazioni generiche sulla carenza di motivazione o richiami a possibili misure meno afflittive sono insufficienti se non corredate da fatti nuovi.

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