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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02121/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo di censure di fatto già respinte in appello e tendente a una diversa lettura delle risultanze probatorie. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna di merito è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato previsto dall'art. 2 della legge n. 895 del 1967. Dal testo emerge che le doglianze erano esclusivamente in fatto: il ricorrente contestava la ricostruzione della responsabilità e chiedeva una diversa lettura degli elementi probatori, sostanzialmente riproponendo i motivi di appello. La Corte di cassazione ha rilevato che tali questioni erano già state adeguatamente disattese dal giudice di merito e che il ricorso si risolveva in una sollecitazione a rivalutare il fatto secondo parametri diversi e ritenuti più plausibili dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 895 del 1967

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta.

  • Cassa delle ammende

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    Conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del materiale probatorio o a sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, quando la censura si risolva nella mera prospettazione di una lettura alternativa e più favorevole all'imputato.
  • La reiterazione pedissequa dei motivi di appello, ove già ritenuti infondati, giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze accessorie previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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