Cassazione Penale, Ordinanza n. 18721/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione ai reati contestati nel capo di imputazione. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe riconosciuto la sussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo censure attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra quanto concordato e quanto deciso dal giudice; nel caso concreto tali profili non erano stati dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi confermato l'efficacia della decisione di appello che aveva applicato la pena concordata e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per la colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso invocava la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento, ma la Corte non entra nel merito perché la censura non è proponibile nei limiti del ricorso avverso sentenza resa in concordato in appello.
La sentenza resa su concorde richiesta delle parti in appello è ricorribile per cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al concordato, salvo l'illegalità della pena concordata.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato sulla pena, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione il merito della decisione o per chiedere il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se non nei limiti specifici consentiti dalla legge.
- Nel patteggiamento in appello le parti esercitano un potere dispositivo e danno vita a un negozio processuale che, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato dalla parte che lo ha promosso o vi ha aderito, salvo il caso di illegalità della pena.
- L'ammissibilità del ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è circoscritta ai motivi inerenti alla formazione della volontà negoziale, al consenso del pubblico ministero e alla divergenza tra l'accordo e la pronuncia del giudice.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende quando sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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