Cassazione Penale, Ordinanza n. 02768/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la declaratoria di responsabilità già affermata in appello; la sentenza impugnata era stata riformata solo quanto alla pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur riformando la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva confermato la sua responsabilità penale quale concorrente estraneo in una bancarotta fraudolenta societaria di tipo distrattivo. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al dolo richiesto per il concorrente esterno nel reato fallimentare. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era aspecifica e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato plurimi elementi sintomatici del dolo: l'operazione di cessione della proprietà ritenuta in sé pregiudizievole per le ragioni creditorie, l'emissione di un assegno senza copertura, il mancato incasso dell'assegno da parte del venditore, la conseguente cessione dell'immobile senza adeguato corrispettivo e la prova dell'accordo fra i concorrenti. Le doglianze sono state considerate sostanzialmente reiterative di quelle già formulate in appello.
Norme richiamate
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già svolte in appello rende il motivo aspecifico e, quindi, inammissibile.
- Nel concorrente estraneo in una bancarotta fraudolenta distrattiva il dolo può essere desunto da elementi oggettivi univoci, quali l'assenza di un adeguato corrispettivo, l'uso di strumenti di pagamento privi di copertura e la prova di un accordo tra i partecipi, purché la motivazione dia conto in modo coerente di tali indici.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non è sufficiente lamentare genericamente un difetto di motivazione o una violazione di legge: occorre indicare specificamente gli argomenti decisivi trascurati o illogicamente valutati dalla decisione impugnata.
Come è indicizzato
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