Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02768/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la declaratoria di responsabilità già affermata in appello; la sentenza impugnata era stata riformata solo quanto alla pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur riformando la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva confermato la sua responsabilità penale quale concorrente estraneo in una bancarotta fraudolenta societaria di tipo distrattivo. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al dolo richiesto per il concorrente esterno nel reato fallimentare. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era aspecifica e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato plurimi elementi sintomatici del dolo: l'operazione di cessione della proprietà ritenuta in sé pregiudizievole per le ragioni creditorie, l'emissione di un assegno senza copertura, il mancato incasso dell'assegno da parte del venditore, la conseguente cessione dell'immobile senza adeguato corrispettivo e la prova dell'accordo fra i concorrenti. Le doglianze sono state considerate sostanzialmente reiterative di quelle già formulate in appello.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la doglianza deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già svolte in appello rende il motivo aspecifico e, quindi, inammissibile.
  • Nel concorrente estraneo in una bancarotta fraudolenta distrattiva il dolo può essere desunto da elementi oggettivi univoci, quali l'assenza di un adeguato corrispettivo, l'uso di strumenti di pagamento privi di copertura e la prova di un accordo tra i partecipi, purché la motivazione dia conto in modo coerente di tali indici.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non è sufficiente lamentare genericamente un difetto di motivazione o una violazione di legge: occorre indicare specificamente gli argomenti decisivi trascurati o illogicamente valutati dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.