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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37766/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) vizi di motivazione in ordine all'individuazione del momento e delle modalità in cui l'imputato avrebbe falsificato 15 schede di voto durante le elezioni dell'IPAVSI (si contestava che la Corte di appello non avesse individuato con certezza tempo, modalità e momento della falsificazione e che dai verbali risultasse corrispondenza tra schede scrutinate e votanti); 2) violazione degli artt. 4 e 12 del D.M. n.55/2014 in quanto la Corte di appello aveva liquidato le spese a favore delle parti civili singolarmente, senza tener conto che più parti civili erano assistite dallo stesso difensore.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia rituale operata tramite procuratore speciale. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle spese delle parti civili e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado d'appello; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176) e successive proroghe (art.5-duodecies D.L. 31/10/2022 n.162, convertito legge 30/12/2022 n.199)

    È richiamata per segnalare la richiesta di discussione orale delle parti civili in udienza; la Corte registra la richiesta e la relativa ammissibilità come atto procedurale, senza incidenza sulla sostanza del giudizio di legittimità.

  • art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti della trattazione del ricorso (i motivi devono essere enunciati nei limiti previsti); il ricorso è stato valutato nei limiti di tale disposizione.

  • art.4 D.M. n.55 del 2014

    La Corte ha valutato che la corretta applicazione di disposizioni del D.M. riguarda la modalità di liquidazione delle spese alle parti civili e che, se più parti sono difese dallo stesso avvocato, l'errata liquidazione singola costituisce vizio correggibile con annullamento limitato al quantum.

  • art.12 D.M. n.55 del 2014

    Analogamente all'art.4, la Corte ha ritenuto che la liquidazione delle spese deve tener conto dell'unitarietà dell'assistenza quando il medesimo difensore assiste più parti civili; l'omissione ha determinato l'annullamento parziale.

  • Sentenza Sez. 5, n.14335 del 12/02/2014 (Castano)

    Richiamata a fondamento del principio per cui la determinazione del quantum delle spese va rimessa al giudice civile competente per valore in grado d'appello; la Cassazione non procede direttamente alla nuova liquidazione quando la questione attiene al merito della quantificazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale a un motivo di ricorso, anche se effettuata tramite procuratore speciale, determina l'inammissibilità di quel motivo in Cassazione.
  • La Corte di cassazione non rientra nella valutazione di merito e non ricalcola il quantum delle spese quando la questione è essenzialmente di valutazione dell'attività difensiva: in tali casi annulla limitatamente alla determinazione delle spese e rinvia al giudice civile competente per la quantificazione.
  • Se più parti civili sono assistite dallo stesso difensore, la liquidazione delle spese deve tener conto dell'unitarietà dell'assistenza; la liquidazione a favore delle parti "singolarmente" può essere viziata e correggibile.
  • Le memorie che lamentano la liquidazione delle spese senza indicare in modo specifico le concrete attività svolte dal difensore difficilmente ottengono una ricostruzione diversa da parte della Cassazione: è necessaria specificità probatoria per contestare il quantum.
  • Il controllo di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella valutazione dei fatti o nella quantificazione economica: la Cassazione interviene per vizi di diritto e può limitarsi a disporre rinvio per la nuova statuizione sul punto di merito o di quantificazione.

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