Cassazione Penale, Sentenza n. 37766/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) vizi di motivazione in ordine all'individuazione del momento e delle modalità in cui l'imputato avrebbe falsificato 15 schede di voto durante le elezioni dell'IPAVSI (si contestava che la Corte di appello non avesse individuato con certezza tempo, modalità e momento della falsificazione e che dai verbali risultasse corrispondenza tra schede scrutinate e votanti); 2) violazione degli artt. 4 e 12 del D.M. n.55/2014 in quanto la Corte di appello aveva liquidato le spese a favore delle parti civili singolarmente, senza tener conto che più parti civili erano assistite dallo stesso difensore.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia rituale operata tramite procuratore speciale. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle spese delle parti civili e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado d'appello; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176) e successive proroghe (art.5-duodecies D.L. 31/10/2022 n.162, convertito legge 30/12/2022 n.199)
È richiamata per segnalare la richiesta di discussione orale delle parti civili in udienza; la Corte registra la richiesta e la relativa ammissibilità come atto procedurale, senza incidenza sulla sostanza del giudizio di legittimità.
art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti della trattazione del ricorso (i motivi devono essere enunciati nei limiti previsti); il ricorso è stato valutato nei limiti di tale disposizione.
La Corte ha valutato che la corretta applicazione di disposizioni del D.M. riguarda la modalità di liquidazione delle spese alle parti civili e che, se più parti sono difese dallo stesso avvocato, l'errata liquidazione singola costituisce vizio correggibile con annullamento limitato al quantum.
Analogamente all'art.4, la Corte ha ritenuto che la liquidazione delle spese deve tener conto dell'unitarietà dell'assistenza quando il medesimo difensore assiste più parti civili; l'omissione ha determinato l'annullamento parziale.
Sentenza Sez. 5, n.14335 del 12/02/2014 (Castano)
Richiamata a fondamento del principio per cui la determinazione del quantum delle spese va rimessa al giudice civile competente per valore in grado d'appello; la Cassazione non procede direttamente alla nuova liquidazione quando la questione attiene al merito della quantificazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale a un motivo di ricorso, anche se effettuata tramite procuratore speciale, determina l'inammissibilità di quel motivo in Cassazione.
- La Corte di cassazione non rientra nella valutazione di merito e non ricalcola il quantum delle spese quando la questione è essenzialmente di valutazione dell'attività difensiva: in tali casi annulla limitatamente alla determinazione delle spese e rinvia al giudice civile competente per la quantificazione.
- Se più parti civili sono assistite dallo stesso difensore, la liquidazione delle spese deve tener conto dell'unitarietà dell'assistenza; la liquidazione a favore delle parti "singolarmente" può essere viziata e correggibile.
- Le memorie che lamentano la liquidazione delle spese senza indicare in modo specifico le concrete attività svolte dal difensore difficilmente ottengono una ricostruzione diversa da parte della Cassazione: è necessaria specificità probatoria per contestare il quantum.
- Il controllo di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella valutazione dei fatti o nella quantificazione economica: la Cassazione interviene per vizi di diritto e può limitarsi a disporre rinvio per la nuova statuizione sul punto di merito o di quantificazione.
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