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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26019/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinuncia espressa all'impugnazione, ritenuta validamente proposta perché contenuta in un atto unico sottoscritto dal difensore munito di procura speciale allegata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'indagato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Catania, emessa ex art. 309 c.p.p., che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i delitti di tentato omicidio e reati connessi in materia di armi. Il ricorso articolava due motivi di violazione di legge e vizi di motivazione, contestando anche la riqualificazione del fatto dal tentato omicidio alle lesioni aggravate. Successivamente, con dichiarazione del 14 maggio 2026 sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, il ricorso è stato espressamente rinunciato.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    individua il giudice del riesame che decide sull'ordinanza cautelare emessa dal GIP

  • art. 589 c.p.p.

    disciplina forme e termini della rinuncia all'impugnazione, richiedendo un atto processuale formale proveniente dal soggetto legittimato

  • artt. 581, 582 e 583 c.p.p.

    sono richiamati dall'art. 589 c.p.p. per garantire la sicura provenienza e regolarità formale della rinuncia

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, che determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è valida solo se effettuata nelle forme previste dall'art. 589 c.p.p. e da soggetto legittimato, con le garanzie di forma e provenienza richieste dagli artt. 581, 582 e 583 c.p.p.
  • Quando la rinuncia è validamente proposta, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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