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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25442/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati connessi a sostanze stupefacenti (art.73 comma 1 e art.80 DPR 309/90). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio motivazionale per contraddittorietà e illogicità in relazione alla gravità indiziaria, sostenendo che le ammissioni di POPOLO escludessero la sua responsabilità rispetto alla maggior parte dello stupefacente; (2) vizio per carenza di motivazione circa la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., ossia la concreta e attuale pericolosità di reiterazione, rilevando che il ricorrente è incensurato e non risultano elementi che provino una permanenza nell'attività di spaccio; (3) vizio di proporzionalità e adeguatezza con riguardo all'esclusione delle misure alternative (detenzione domiciliare anche con controllo elettronico), ritenute idonee dal ricorrente in luogo della custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria fondandola sugli elementi oggettivi: il controllo dei poliziotti che aveva osservato il PATANE' recarsi nell'abitazione del POPOLO dove era custodito un ingente quantitativo di stupefacente, l'uscita con una busta contenente circa 2 kg di marijuana, la presenza nel borsello di ingente somma di denaro senza plausibile giustificazione e la corrispondenza delle modalita di confezionamento. La corte ha inoltre condiviso la valutazione sulle esigenze cautelari: la rilevanza ponderale dello stupefacente, la capacita di distribuzione, i collegamenti con canali di narcotraffico e pregresse pendenze per fatti analoghi giustificano la prognosi di rischio di reiterazione anche se non esistano occasioni immediatamente individuabili. Ha ritenuto motivata l'esclusione della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico in considerazione dell'impossibilita di evitare che il domicilio diventi centro di vendita vista la quantità e i canali di approvvigionamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza dispone l'invio di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att./coord./trans. c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art.73 comma 1

    Norma che incrimina la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; applicata per qualificare il fatto oggetto d'indagine a fronte della detenzione di ingenti quantitativi di droga

  • DPR 309/1990 art.80 comma 2

    Aggravante collegata alla detenzione ai fini di spaccio in relazione a particolari circostanze e quantitativi; nel caso la Corte del riesame ha escluso l'aggravante con riferimento al quantitativo rinvenuto direttamente in capo al PATANE', pur ritenendo la sua partecipazione alla cessione

  • Codice di procedura penale art.274 lett. c)

    Prevede tra i presupposti per le misure cautelari la necessità di comprovare il pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie; la Corte ha confermato che tale pericolo può essere valutato in termini prognostici sulla base di elementi concreti quali quantità, modalita di approvvigionamento e collegamenti criminali

  • Legge 47/2015 (novella art.274 c.p.p.)

    Richiama la distinzione tra 'concretezza' e 'attualità' dell'esigenza cautelare; la Corte ha richiamato tale distinzione per sostenere che il giudice del riesame ha valutato entrambe le componenti in modo autonomo e motivato

  • Art.94 disp. att./coord./trans. c.p.p.

    Norma procedurale che prevede l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; eseguita dalla Corte per gli adempimenti conseguenti

Massime di principio

  • La detenzione sulla persona di una sostanza di ingente quantitativo, unita a elementi oggettivi quali il confezionamento, la presenza di ingenti somme di denaro e l'accesso al domicilio dove è rinvenuto ulteriore stupefacente, costituisce gravità indiziaria sufficiente nella fase cautelare per ipotizzare finalità di spaccio.
  • Le dichiarazioni di terzi che si autoaccusano o affermano la esclusiva disponibilità dello stupefacente non prevalgono automaticamente sugli elementi oggettivi di contesto: il giudice valuta la credibilità e la coerenza di tali dichiarazioni insieme alle risultanze investigative.
  • Il pericolo di reiterazione non richiede l'indicazione di una occasione immediata e specifica per delinquere: è sufficiente una prognosi fondata su elementi concreti relativi alla personalità dell'indagato, alle modalità del reato e alle condizioni di approvvigionamento e distribuzione.
  • La distinzione tra concretezza e attualità dell'esigenza cautelare impone al giudice di motivare separatamente entrambe le componenti; la mancata espressa valutazione può rendere la misura vulnerabile in sede di legittimità.
  • Misure alternative come gli arresti domiciliari con controllo elettronico possono risultare inidonee quando il domicilio può fungere da centro di spaccio a causa di grosse disponibilità di stupefacente e consolidati canali di approvvigionamento; il giudice deve spiegare perché tali misure non sarebbero efficaci.
  • In cassazione il sindacato è limitato: la Corte verifica la logicità e la leggibilità della motivazione del giudice di merito e la conformità al diritto, senza poter procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto.

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