Cassazione Penale, Sentenza n. 9385/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di cocaina; il ricorrente ha dedotto due motivi processuali: (1) violazione dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 149/2020 con lesione del diritto di difesa perché il decreto di citazione a giudizio in appello sarebbe stato notificato senza rispettare il termine di 15 giorni che avrebbe consentito di richiedere la partecipazione all'udienza (richiesta di trattazione in presenza inviata via PEC il 3/6/2022 ritenuta tardiva rispetto alla notifica del 13/5/2022); (2) inosservanza dell'art. 601 (richiamato nel ricorso nella sua indicazione di termine di 20 giorni) del codice di procedura penale per la mancata osservanza del termine a comparire (notifica del decreto ad avvocato per conto dell'imputato pervenuta via PEC il 27/5/2022, cioè 13 giorni prima dell'udienza del 9/6/2022).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, congiuntamente esaminati: la richiesta di trattazione in presenza è stata rigettata dalla corte territoriale per tardività ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020 (istanza pervenuta il 3/6/2022, oltre il termine perentorio di 15 giorni rispetto alla notifica del 13/5/2022); l'avviso di notifica al difensore per conto dell'imputato, pervenuto il 27/5/2022 (13 giorni prima dell'udienza), costituiva una nullità di regime intermedio che non è stata tempestivamente eccepita in udienza dal difensore presente e dunque si è sanata ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. a) c.p.p. Analogamente la violazione del termine previsto dall'art. 601 c.p.p. è stata qualificata come nullità a regime intermedio sanata per mancata tempestiva eccezione entro i termini dell'art. 180 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 2, del d.l. n. 149 del 2020
Stabilisce termini per la presentazione dell'istanza di trattazione in presenza nelle udienze previste dal decreto; il mancato rispetto del termine perentorio comporta il rigetto della richiesta se tardiva.
art. 23, comma 4, del d.l. n. 149 del 2020
Individua il termine dilatorio per la presentazione dell'istanza di trattazione orale; il decorso di tale termine può incidere sulla validità della notifica ma la nullità può essere sanata se non tempestivamente eccepita.
richiamato nel ricorso in relazione al termine di comparizione (nell'istruttoria la Corte fa riferimento al comma 5 per il termine di 20 giorni)
Il termine di comparizione previsto dal codice per la citazione a giudizio è una nullità di regime intermedio quando non osservato; tale nullità si considera sanata se non viene tempestivamente eccepita secondo le regole di cui all'art. 180 c.p.p.
art. 184, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Prevede che le nullità che incidono sulle forme essenziali e che sono suscettibili di sanatoria si considerano sanate quando l'interessato, consapevole del vizio, non ne faccia tempestiva eccezione in udienza; la Corte ha ritenuto che il difensore, presente e a conoscenza, non abbia eccepito la nullità, determinandone la sanatoria.
Stabilisce i termini per eccepire le nullità processuali; la mancata eccezione nei termini previsti comporta la sanatoria delle nullità di regime intermedio.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. dalla legge n. 176 del 2020
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio a trattazione scritta; la Corte ha proceduto in base alla disciplina prevista per la trattazione scritta.
Massime di principio
- Le nullità processuali di "regime intermedio" (legate a termini di notifica e comparizione) possono essere sanate se non vengono tempestivamente eccepite: è necessario sollevare l'eccezione immediatamente, e nei termini previsti dagli articoli 180 e 184 c.p.p., pena la perdita del vizio.
- La tempestività dell'eccezione è cruciale: se il difensore è presente in udienza e conosce il vizio ma non lo eccepisce, la nullità si considera sanata e non potrà essere usata successivamente per far annullare il processo.
- Controllare sempre le date di notifica e i termini previsti dalle norme speciali (es. d.l. n. 149/2020) e agire subito via PEC e in udienza per preservare i rimedi: inviare istanze e, se necessario, sollevare tempestive eccezioni in udienza.
- Le disposizioni emergenziali o speciali che prevedono termini perentori devono essere attentamente rispettate; tuttavia, anche la violazione di tali termini può risultare superata se non tempestivamente eccepita dalla difesa.
- In caso di ricezione tardiva di avvisi o decreti, il difensore dovrebbe eccepire immediatamente la nullità in udienza e trascrivere l'eccezione negli atti per evitare la sanatoria involontaria del vizio.
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