Cassazione Penale, Ordinanza n. 35551/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché reiterativo e privo di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi confermato il rigetto della richiesta di revisione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 9 luglio 2026.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 3 febbraio 2026 della Corte d’appello di Genova, che aveva rigettato la richiesta di revisione della condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 28 aprile 2014, divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2020, per il reato di cui all’art. 495 c.p. La revisione era stata chiesta sulla base di una sentenza assolutoria relativa a un fatto asseritamente analogo, invocando il contrasto di giudicati e la presenza di una prova nuova. La Corte d’appello aveva escluso entrambi i presupposti: i fatti erano diversi e la circostanza posta a fondamento dell’assoluzione era già nota nel processo oggetto della richiesta di revisione. Nel ricorso, reiterativo e non confrontato con la motivazione impugnata, il ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che la falsità per cui era stato condannato riguardasse soltanto la data di nascita, mentre la sentenza impugnata aveva chiarito che essa riguardava anche nome e cognome e aveva spiegato l’eterogeneità dei fatti.
Norme richiamate
di condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
La disposizione identifica il reato per il quale era stata pronunciata la condanna sottoposta a richiesta di revisione; il testo non espone ulteriori interpretazioni della fattispecie.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone argomenti già esaminati senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Ai fini della revisione, non sussiste contrasto di giudicati quando le condotte oggetto delle decisioni invocate sono diverse.
- Una circostanza già nota nel processo concluso con la condanna non costituisce prova nuova ai fini della revisione.
Come è indicizzato
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