Sentenza del 22/07/2022 n. 2348 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Registro - Avviso di liquidazione - Motivazione - Sentenza - Obbligo di allegazione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittima la pretesa tributaria. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00 per ciascun grado oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CPA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una sentenza: il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso per mancata allegazione della sentenza; l'Amministrazione sosteneva che l'obbligo motivazionale è assolto indicando data e numero della sentenza senza necessità di allegare l'atto, soprattutto se è certo o presumibile che il contribuente ne fosse già a conoscenza.
Norme richiamate
Art. 7 Statuto del contribuente (L. 212/2000)
art. 7 statuto contribuente
L'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione deve garantire l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta; l'indicazione della data e del numero della sentenza può essere sufficiente per adempiere a tale obbligo.
Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2021, n. 30084
Cass. civ., sez. VI, 26/10/2021, n. 30084
Orientamento di legittimità che conferma che l'indicazione della data e del numero della sentenza è sufficiente per la motivazione dell'avviso di liquidazione, se è certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza.
Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2021, n. 9344
Cass. civ., sez. VI, 07/04/2021, n. 9344
Precisazione che l'allegazione materiale della sentenza è necessaria solo se l'avviso non riproduce o non menziona le statuizioni soggette ad imposta e il contribuente si trovava nell'incolpevole impossibilità di conoscerle.
DM 55/2014 (modificato da DM 37/2018)
DM 55/2014; modifiche DM 37/2018
Criteri e parametri per la liquidazione delle spese di lite utilizzati per determinare l'ammontare delle spese a carico della soccombente.
Massime di principio
- L'avviso di liquidazione assolva l'onere motivazionale se indica chiaramente data e numero della sentenza, a condizione che sia certo o presumibile che il contribuente ne fosse già a conoscenza.
- L'allegazione materiale della sentenza è necessaria solo quando l'avviso non riproduce né menziona le enunciazioni o le statuizioni soggette a registro e il contribuente non poteva ragionevolmente conoscerle.
- Se il contribuente è parte nel giudizio da cui deriva l'imponibile, sussiste una presunzione di conoscenza che rende superflua l'allegazione dell'atto.
- In ogni caso l'avviso deve garantire l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata; la mancanza di tali informazioni può rendere l'avviso illegittimo.
- Le controversie sui profili formali della motivazione seguono l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: il criterio della conoscibilità pregressa è decisivo nel valutare l'obbligo di allegazione.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate secondo i parametri normativi (DM 55/2014 e successive modifiche).
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