Cassazione Penale, Sentenza n. 37359/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cicuttin ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste (che aveva, in parziale riforma, dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto previsto dall'art. 368 c.p. per estinzione del reato per prescrizione e aveva revocato la revoca della sospensione condizionale della pena), deducendo vizi di motivazione e violationi di norme processuali. In particolare: (1) censura della valutazione delle prove e della qualificazione del fatto rispetto alla comunicazione di notizia di reato Bianchin e alle bozze in atti, sostenendo che la Corte avrebbe fatto presupposti non provati (ad es. che il Piva avesse ordinato di non allegare il DVD), violando l'art. 192 c.p.p.; (2) contestazione della ricostruzione del dolo della calunnia, chiedendo che fosse riconosciuta l'assenza dell'elemento soggettivo e denunciando errori nell'applicazione degli artt. 192, 546 comma 1 e 125 comma 3 c.p.p., nonché illogicità nella lettura delle annotazioni e nella valutazione della consegna del DVD e delle annotazioni al Comandante Laghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi prospettati costituissero una censura in fatto delle valutazioni probatorie della Corte di appello, le quali erano state svolte con analitica disamina e prive di vizi logici o giuridici. La Corte ha confermato la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di calunnia sulla base delle annotazioni concordi e della ricostruzione del movente vendicativo, oltre alla conoscenza degli eventi da parte dei coindagati. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile come liquidate.
Norme richiamate
La norma (calunnia) è stata applicata ritenendo integrati l'elemento oggettivo (falsa attribuzione di un reato mediante annotazioni di servizio) e l'elemento soggettivo (consapevolezza della falsità e intento vendicativo), sulla base della concordanza delle annotazioni e della valutazione degli elementi probatori.
La Corte di appello è stata valutata secondo il criterio di cui all'art. 578 c.p.p. (riesame nell'appello penale con possibilità di esito assolutorio ma con valutazione "oltre ogni ragionevole dubbio"); la Cassazione ha ritenuto corretta e non viziata la valutazione svolta dall'appello.
L'art. 192 (regole sulla valutazione della prova e limiti) è stato invocato dal ricorrente per sostenere valutazioni presupposte o non provate; la Corte ha ritenuto però che non vi fosse violazione della disciplina della valutazione probatoria e che la motivazione della Corte di appello avesse fornito adeguata risposta alle contestazioni difensive.
art. 546, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione a presunte irregolarità procedurali dell'appello; la Cassazione ha ritenuto infondate le censure procedurali, confermando la correttezza del procedimento di formazione della decisione impugnata.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in combinato con altre censura processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni che potessero rendere illogica o insufficiente la motivazione dell'appello.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la decisione di merito è motivata in modo logico e coerente: i ricorsi che consistono in una mera rivalutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili salvo il riscontro di vizi di diritto o di illogicità manifeste.
- La concordanza di dichiarazioni o documenti indipendenti (es. annotazioni di servizio redatte da più soggetti) può costituire elemento sufficiente per ritenere integrato sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato di calunnia, se la motivazione spiega adeguatamente il collegamento probatorio.
- Per censurare la valutazione delle prove occorre indicare vizi logico-giuridici specifici (contraddizione, omissione, arbitrarietà) o il concreto vizio di applicazione delle norme probatorie (art. 192 c.p.p.), non bastano affermazioni generiche di diversa lettura dei fatti.
- Quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, la decisione di non procedere può essere confermata in sede di appello; il ricorso in Cassazione contro tale statuizione è privo di rilevanza se mira soltanto alla rinnovata contestazione dei fatti.
- Un ricorso dichiarato inammissibile comporta spesso la condanna alle spese e, se previsto, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; quindi valutare attentamente la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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