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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18837/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, tramite due ordinanze-ingiunzione, di somme erogate dalla regione a titolo di finanziamento per tre progetti formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Il giudice di merito aveva ritenuto che l'ente beneficiario fosse inadempiente rispetto agli obblighi del bando e delle linee guida regionali sulla rendicontazione e certificazione della spesa, per mancanza o incompletezza della documentazione finale, assenza di registri didattici vidimati e sottoscritti, assenza di attestazione di deposito della rendicontazione e ulteriori irregolarità. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione dell'ingiunzione, sostenendo l'inesistenza della notifica; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c. con riferimento alla documentazione e ai registri didattici relativi a uno dei progetti; 3) analoghi vizi quanto alla rendicontazione finale e ai documenti di spesa di un altro progetto; 4) omesso esame della sentenza della Corte dei conti relativa a un terzo progetto, per la quale la regione pretendeva la restituzione di somme; 5) omessa pronuncia e omesso esame sulle istanze istruttorie e testimoniali, sostenendo che erano decisive e non adeguatamente valutate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta inesistenza della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non incide sulla validità dell'ingiunzione né sulla legittimità della pretesa sostanziale, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva e sulla decorrenza del termine per opporsi; nel caso concreto, l'ente aveva comunque ricevuto l'atto e lo aveva impugnato. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi perché, sotto la veste del vizio di omesso esame o della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; inoltre, alcuni fatti erano stati comunque esaminati dalla corte territoriale e, per il resto, non avevano carattere decisivo. Quanto alle istanze istruttorie, la Corte ha ricordato che l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non riguarda le richieste di prova e che il giudice di merito può valutare discrezionalmente la rilevanza delle prove richieste. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con la dichiarazione relativa all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 R.D. n. 639/1910

    La notificazione del provvedimento rileva ai fini della decorrenza del termine per opporsi e, insieme all'atto esecutivo, per la procedibilità dell'azione esecutiva; i vizi della notifica non incidono sulla validità sostanziale dell'ingiunzione se l'atto è stato comunque conosciuto e impugnato.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della qualificazione della questione in appello, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La censura sull'ammissione dei fatti documentali è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo non esaminato; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o di documenti già considerati.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non è configurabile con riferimento alle istanze istruttorie, ma solo rispetto a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    È stata richiamata l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi di doppia conforme su questioni di fatto per appello proposto dopo il 12 settembre 2012.

  • art. 479 c.p.c.

    La notifica del titolo esecutivo e del precetto è il presupposto della procedibilità dell'esecuzione; la notificazione dell'ingiunzione svolge funzione sostitutiva in tale ambito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità non può estendersi alla rivalutazione del merito o delle prove, specialmente quando il fatto storico sia stato già esaminato dal giudice di appello.

Massime di principio

  • Nell'opposizione all'ingiunzione fiscale o amministrativa, i vizi della notificazione non travolgono di per sé la validità dell'ingiunzione né impediscono la contestazione della pretesa sostanziale, ma incidono solo sulla decorrenza dei termini e sulla fase esecutiva.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il vizio di omesso esame richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile rispetto alle istanze istruttorie; la mancata ammissione o considerazione di una prova è censurabile solo se la prova sia decisiva e idonea a sovvertire con certezza l'esito della controversia.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un complesso di inadempienze documentali e regolamentari nell'utilizzo di finanziamenti pubblici, la prova del parziale svolgimento dell'attività o della maggiore spesa sostenuta non è decisiva se non supera le carenze formali e sostanziali richieste per il riconoscimento del contributo.
  • In presenza di doppia conforme su questioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente circoscritto e non può essere impiegato per riesaminare il merito della causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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