Sentenza n. 28/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato il Ministero all'attribuzione della Carta elettronica del docente, dell'importo nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto la perdurante mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 29 luglio 2024, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato e di attribuire il beneficio riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha escluso dall'oggetto dell'ottemperanza la condanna alle spese contenuta nella sentenza da eseguire, ritenendola estranea alla domanda di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione del titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato presupposto quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato favorevole al privato non eseguito dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di conformarvisi integralmente entro un termine assegnato, anche quando l'amministrazione non si sia costituita in giudizio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'eventuale inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La domanda di ottemperanza è limitata all'esecuzione del contenuto sostanziale del giudicato e non comprende la condanna alle spese di lite pronunciata nel giudizio presupposto, se tale statuizione esula dall'oggetto esecutivo specificamente azionato.
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