Cassazione Penale, Ordinanza n. 35040/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’appello di Torino, deducendo con l’unico motivo violazione di legge e nullità della sentenza per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il testo non indica i fatti oggetto dell’imputazione né il reato contestato. La parte civile ha depositato una memoria con nota spese l’8 settembre 2026.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo. Ha osservato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole invocato, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi; la sentenza impugnata aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche con l’assenza di resipiscenza e con i 18 precedenti penali dell’imputato, anche per fatti specifici. Ha inoltre ribadito che la determinazione della pena e il giudizio sulle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, se sorretti da motivazione sufficiente e non arbitraria o illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è stata rigettata perché la memoria dell’8 settembre 2026 era tardiva. Decisione del 22 settembre 2026.
Norme richiamate
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena, compresa la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La commisurazione della pena e la valutazione delle circostanze devono essere compiute dal giudice di merito in conformità ai criteri indicati dall’art. 133 c.p.
Massime di principio
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non deve passare in rassegna tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti: è sufficiente indicare gli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, oppure l’assenza di elementi positivi.
- La graduazione della pena e la valutazione degli aumenti o delle diminuzioni connessi alle circostanze appartengono alla discrezionalità del giudice di merito. In cassazione non è ammissibile una censura diretta a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, se la determinazione non è arbitraria o illogica ed è sorretta da motivazione sufficiente.
- Nel determinare la pena, il giudice non è tenuto a esporre analiticamente tutti gli elementi considerati, potendo indicare soltanto quelli determinanti per la soluzione adottata, purché il ragionamento sia immune da vizi logici.
Come è indicizzato
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