Parere n. 1768/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Azienda Agricola S. D'Ancona & F. di D'Ancona Rosaria & C. S.a.s., Salvatore Murana Vini Società Semplice, Pavia Rosa Ditta Individuale, Gorgone Salvatore impresa individuale, Gabriele Antonio impresa individuale, Maddalena Maria Luisa ditta individuale contro Regione Sicilia e nei confronti del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia, avverso il decreto del 12 luglio 2019, recante modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “DOC Sicilia”, con particolare riguardo a quelle riguardanti il vitigno zibibbo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale 12 luglio 2019 di modifica ordinaria del disciplinare della DOC Sicilia, limitatamente alle disposizioni sull’impiego del vitigno zibibbo, e atti presupposti e connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le imprese vitivinicole ricorrenti contestano le modifiche al disciplinare della DOC Sicilia che consentono l’impiego dello zibibbo negli assemblaggi con altri vitigni a bacca bianca e prevedono che le caratteristiche aromatiche dello zibibbo possano prevalere anche quando il vitigno non sia presente in quantità maggioritaria. Sostengono che tali regole sacrifichino i produttori della DOC Pantelleria, storicamente legata allo zibibbo, possano confondere i consumatori e siano state adottate senza adeguato bilanciamento degli interessi, in violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità e trasparenza. Deducevano inoltre la violazione degli artt. 9, 11 e 117 Cost. e della Convenzione UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in relazione alla tutela della vite ad alberello di Pantelleria. In via preliminare, l’Amministrazione aveva eccepito la mancata notificazione al Consorzio e la tardività dell’impugnazione del provvedimento del 14 giugno 2017.
Il parere
Il Consiglio di Stato respinge entrambe le eccezioni preliminari. La mancata produzione iniziale della ricevuta di consegna della notificazione al Consorzio costituisce un’irregolarità formale sanabile, sanata con il deposito della ricevuta in replica. L’impugnazione del provvedimento del 14 giugno 2017, proposta solo ove occorresse, riguarda un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività; il termine di impugnazione decorre quindi dal decreto conclusivo del 12 luglio 2019, tempestivamente contestato. Nel merito, il primo motivo è respinto: il procedimento ha rispettato la disciplina nazionale e unionale, ha acquisito i pareri favorevoli della Regione Siciliana e del Comitato nazionale vini DOP e IGP e ha pubblicato la proposta per trenta giorni senza ricevere osservazioni. Lo zibibbo è iscritto nel Registro nazionale delle varietà di vite come coltivabile nell’intera provincia di Trapani, sicché il suo impiego in vini DOC Sicilia non è arbitrario né riservato a Pantelleria. La modifica non autorizza l’uso del nome per quantità irrisorie e restano applicabili le regole di etichettatura e di protezione delle denominazioni; non emerge quindi un rischio di confusione tra DOC Sicilia e DOC Pantelleria. È respinto anche il secondo motivo: la Convenzione UNESCO e l’iscrizione della pratica della vite ad alberello tutelano le tecniche di coltivazione e le tradizioni immateriali, ma non attribuiscono un’esclusiva sull’uso del vitigno zibibbo né impediscono di coltivarlo e vinificarlo altrove secondo le regole applicabili. L’art. 9 Cost. non fonda una riserva esclusiva sull’uso di una varietà vegetale né impedisce l’aggiornamento dei disciplinari conforme alla normativa vigente. Il ricorso straordinario è pertanto integralmente respinto.
Osservazioni
Eccezione di inammissibilità per omessa notificazione al Consorzio
L’eccezione è respinta: il ricorso risulta notificato al Consorzio con raccomandata con avviso di ricevimento e la mancata iniziale produzione della ricevuta di consegna è un’irregolarità formale sanabile, concretamente sanata con il deposito della ricevuta in sede di replica.
Eccezione di tardività relativa al provvedimento del 14 giugno 2017
L’eccezione è respinta. Il provvedimento del 14 giugno 2017 è un atto endoprocedimentale, consistente nella proposta di modifica e privo di immediata lesività; l’impugnazione è stata proposta solo ove occorresse. Il termine di 120 giorni decorre dal decreto conclusivo del 12 luglio 2019, che ha inciso direttamente sulla sfera giuridica delle ricorrenti.
Primo motivo - Bilanciamento degli interessi, ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza
Il motivo è respinto. Il procedimento ha rispettato la disciplina nazionale e unionale, con acquisizione dei pareri favorevoli della Regione e del Comitato nazionale vini DOP e IGP e pubblicazione della proposta per trenta giorni, senza osservazioni. Lo zibibbo è coltivabile nell’intera provincia di Trapani; il suo impiego in assemblaggi DOC Sicilia è quindi legittimo. La modifica non consente di presentare come contenenti zibibbo vini con quantità irrisorie, e restano ferme le regole di etichettatura e di protezione delle denominazioni, sicché non è dimostrato un rischio di confusione tra DOC Sicilia e DOC Pantelleria.
Secondo motivo - Convenzione UNESCO e artt. 9 e 117 Cost.
Il motivo è respinto. La tutela UNESCO riguarda le tecniche immateriali di coltivazione e le tradizioni locali della vite ad alberello, ma non attribuisce un’esclusiva sull’uso del vitigno zibibbo né ne impedisce la coltivazione e vinificazione in altre aree. L’art. 9 Cost. non può essere inteso come riserva esclusiva sull’uso di una varietà vegetale o come limite all’aggiornamento dei disciplinari in conformità alla normativa vigente.
Norme richiamate
Quanto all’eccezione di tardività parziale del ricorso in relazione al provvedimento ministeriale del 14 giugno 2017, essa è parimenti infondata, poiché tale parte dell’impugnativa è stata avanzata solo “ove occorra”, peraltro appuntandosi su un atto costituisce mero snodo endoprocedimentale – avente natura di mera proposta di modifica del disciplinare – privo di immediata lesività esterna, sicché il termine decadenziale di centoventi giorni decorre legittimamente dall’adozione e pubblicazione del decreto conclusivo del 12 luglio 2019, che per la prima volta ha inciso direttamente nella sfera giuridica delle ricorrenti e che è stato ritualmente impugnato.
Il termine decadenziale per impugnare decorre dall’atto conclusivo dotato di immediata lesività, non dalla proposta endoprocedimentale priva di autonoma lesività.
D.M. 7 novembre 2012
In particolare, la domanda di modifica, presentata dal Consorzio di tutela per il tramite della Regione Siciliana, è stata esaminata secondo il D.M. 7 novembre 2012 e le circolari applicative, previa acquisizione del parere favorevole della Regione e del Comitato nazionale vini DOP e IGP per come svoltosi nella riunione del 27 marzo 2019.
La procedura nazionale di modifica del disciplinare è stata ritenuta rispettata, essendo la domanda esaminata secondo il decreto e le circolari applicative e preceduta dai pareri favorevoli indicati.
Regolamenti (UE) n. 33/2019 e n. 34/2019
Ai sensi dei Regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, le modifiche “non minori” erano state considerate “modifiche ordinarie”.
Le modifiche non minori del disciplinare sono state trattate, nel procedimento in esame, come modifiche ordinarie secondo la disciplina unionale richiamata.
art. 3 Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003
Né la Convenzione UNESCO né il successivo riconoscimento della pratica agricola pantesca conferiscono un diritto di esclusiva sull’utilizzo del nome del vitigno zibibbo o sulla produzione di vini con tale uva al di fuori del territorio di Pantelleria, come chiarito dall’articolo 3 della Convenzione stessa, il quale esclude che essa possa pregiudicare i diritti derivanti da strumenti internazionali in materia di proprietà intellettuale, tra cui rientra la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
La Convenzione UNESCO non attribuisce un’esclusiva sul vitigno o sui prodotti che ne derivano e non pregiudica la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
art. 9 Cost.
Del pari, l’articolo 9 della Costituzione – che impegna la Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico – non può essere interpretato come una riserva di esclusiva a favore di una singola impresa o di una comunità locale sull’uso di una varietà vegetale, né tanto meno come limite alla libertà dell’amministrazione di aggiornare i disciplinari di produzione secondo le domande degli operatori del settore, nel rispetto della normativa europea.
La tutela costituzionale del paesaggio e del patrimonio storico e artistico non istituisce un’esclusiva sull’uso di una varietà vegetale e non impedisce l’aggiornamento dei disciplinari conforme alla normativa europea.
art. 117 Cost.
Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione della Convenzione UNESCO del 2003 (per l’iscrizione della “Vite ad alberello di Pantelleria” nella lista del patrimonio culturale immateriale) e degli articoli 9 e 117 della Costituzione, è parimenti infondato.
La censura di violazione dell’art. 117 Cost., fondata sull’asserito contrasto con la Convenzione UNESCO, è respinta; il parere precisa che la Convenzione non attribuisce un’esclusiva sullo zibibbo e non impedisce l’uso del vitigno fuori da Pantelleria.
Massime di principio
- Il termine di impugnazione decorre dall’adozione o pubblicazione dell’atto che produce una lesione diretta e attuale; la proposta endoprocedimentale priva di immediata lesività non determina la decorrenza del termine, anche se richiamata nell’impugnazione dell’atto conclusivo.
- La mancata iniziale produzione della ricevuta di consegna della notificazione non comporta inammissibilità quando la notificazione risulta effettuata e la prova della consegna viene successivamente prodotta, trattandosi di irregolarità formale sanabile.
- La tutela UNESCO di una pratica culturale immateriale protegge le tecniche e le tradizioni oggetto del riconoscimento, ma non attribuisce, senza una specifica base normativa, un diritto esclusivo sull’uso del nome di una varietà vegetale o sulla sua coltivazione e vinificazione in altri territori.
- La tutela costituzionale del patrimonio culturale non comporta di per sé una riserva esclusiva sull’uso di una varietà agricola né impedisce all’amministrazione di aggiornare i disciplinari di produzione nel rispetto della normativa nazionale ed europea.
- L’impiego di una varietà viticola in un disciplinare di denominazione diverso da quello storicamente associato al territorio di maggiore notorietà non determina, da solo, ingannevolezza o confusione del consumatore, se restano rispettate le regole di etichettatura e di protezione delle denominazioni geografiche.
Modifica del disciplinare DOC Sicilia sull’impiego dello zibibbo
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto da imprese vitivinicole di Pantelleria contro il decreto ministeriale 12 luglio 2019, che ha modificato il disciplinare della DOC Sicilia, in particolare consentendo l’impiego dello zibibbo in assemblaggi con altri vitigni bianchi e riconoscendo la possibile prevalenza delle sue caratteristiche aromatiche anche quando non sia presente in quantità maggioritaria. Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato e ne propone il rigetto.
Premesse e contenuto dell’impugnazione
Le ricorrenti sostenevano che lo zibibbo fosse storicamente legato a Pantelleria e alla coltivazione della vite ad alberello, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale. A loro avviso, le modifiche avrebbero permesso di utilizzare quantità minime di zibibbo in vini DOC Sicilia, pregiudicando i produttori panteschi, confondendo i consumatori e compromettendo una tradizione agricola locale.
I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, trasparenza e corretto bilanciamento degli interessi, nonché il rischio di indicazioni ingannevoli sull’origine dei vini. Dall’altro, le ricorrenti invocavano la Convenzione UNESCO del 2003 e gli artt. 9 e 117 Cost., sostenendo che il decreto indebolisse la tutela della vite ad alberello di Pantelleria. Il Ministero aveva eccepito la mancata notificazione al Consorzio e la tardività dell’impugnazione del provvedimento del 14 giugno 2017.
Questioni preliminari
La Sezione respinge l’eccezione di inammissibilità per omessa notificazione al Consorzio: la notificazione risulta effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e la ricevuta, inizialmente non prodotta, è stata depositata con la memoria di replica. L’omissione è qualificata come irregolarità formale sanabile, concretamente sanata.
È respinta anche l’eccezione di tardività relativa al provvedimento del 14 giugno 2017. Tale atto costituisce una proposta endoprocedimentale priva di immediata lesività ed era stato impugnato solo ove occorresse; il termine decadenziale decorre quindi dal decreto conclusivo del 12 luglio 2019, tempestivamente impugnato.
Procedimento di modifica del disciplinare
La domanda di modifica, presentata dal Consorzio tramite la Regione Siciliana, è stata esaminata secondo il D.M. 7 novembre 2012 e le relative circolari applicative. Sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Regione e del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 27 marzo 2019. La proposta è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019 per trenta giorni e non sono pervenute osservazioni, neppure dalle ricorrenti. La Sezione considera quindi rispettate le garanzie procedimentali di trasparenza e partecipazione e non ravvisa un difetto di bilanciamento imputabile all’amministrazione.
Esame del primo motivo: uso dello zibibbo e rischio di confusione
Il primo motivo è respinto. Il Consiglio osserva che lo zibibbo, o moscato d’Alessandria, è iscritto nel Registro nazionale delle varietà di vite come idoneo alla coltivazione nell’intera provincia di Trapani e non soltanto a Pantelleria. Il suo impiego in vini con denominazioni diverse da quella pantesca è pertanto un’opzione tecnico-normativa legittima, non una sottrazione arbitraria della varietà al suo contesto storico.
La modifica consente l’impiego dello zibibbo in assemblaggi con altri vitigni bianchi e la prevalenza delle sue peculiarità aromatiche anche in assenza di una quantità maggioritaria; non consente, secondo il parere, di usare il nome per vini contenenti quantità irrisorie. Restano applicabili le regole sull’indicazione della composizione effettiva e sulla protezione delle denominazioni di origine. Non è quindi dimostrato un rischio di confusione tra un vino DOC Sicilia e un vino DOC Pantelleria, né un’indicazione di provenienza diversa da quella reale.
Esame del secondo motivo: Convenzione UNESCO e tutela costituzionale
Anche il secondo motivo è respinto. La Convenzione UNESCO e l’iscrizione della vite ad alberello tutelano le tecniche immateriali di coltivazione e le tradizioni locali, ma non attribuiscono un’esclusiva sull’uso del nome zibibbo o sulla produzione di vini con tale uva al di fuori di Pantelleria. Il parere richiama l’art. 3 della Convenzione, che esclude che essa pregiudichi i diritti derivanti da strumenti internazionali in materia di proprietà intellettuale, comprese le tutele delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
L’art. 9 Cost. non è interpretato come fondamento di un’esclusiva in favore di una singola impresa o comunità locale sull’uso di una varietà vegetale, né come ostacolo all’aggiornamento dei disciplinari secondo le richieste degli operatori, nel rispetto della normativa europea. La coltivazione e la vinificazione dello zibibbo in altre aree siciliane restano ammissibili se conformi ai rispettivi disciplinari.
Conclusione
Poiché le eccezioni preliminari sono infondate e i due motivi di merito non sono fondati, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto, con conseguente conferma del decreto ministeriale del 12 luglio 2019 e degli atti connessi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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