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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32616/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi per aspecificità e la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato presentato nell’interesse dell’imputato contro una sentenza della Corte d’appello. Il testo non indica la fattispecie concreta né il reato contestato. Il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio; il secondo denunciava vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché riproponevano pedissequamente doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso; la specificità richiede correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con le ragioni specificamente addotte dalla Corte di merito per disattenderle.
  • La specificità dei motivi di impugnazione richiede una correlazione argomentativa tra la motivazione della decisione impugnata e le censure proposte; la mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte integra aspecificità.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, secondo quanto disposto nella decisione, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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