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Ordinanza

Ordinanza n. 1387/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, impugnazione deliberazione comune di roma I municipio n. 34 del 2026

Giustizia amministrativa202601610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riservando al merito l'esame della legittimazione attiva, ha escluso l'esistenza di un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell'efficacia della deliberazione, considerando insufficiente, di per sé, la mera vicinanza delle postazioni commerciali ai locali della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Comune di Roma, Municipio I, n. 34 del 2026, relativa all'insediamento di postazioni commerciali in prossimità dei locali della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione del Municipio I di Roma Capitale chiedendone l'annullamento e, in via incidentale, la sospensione cautelare. Il testo non specifica i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che la valutazione sulla possibile carenza di legittimazione attiva della ricorrente è riservata alla fase di merito e ha esaminato il requisito del periculum in mora, ritenendo insussistente un danno grave e irreparabile per il solo fatto dell'insediamento di alcune postazioni commerciali nelle prossimità dei locali della società.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente il danno grave e irreparabile necessario per la sospensione.

Massime di principio

  • La mera prossimità di nuove postazioni commerciali ai locali di un operatore economico non dimostra, di per sé, la sussistenza di un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare di un atto amministrativo.
  • Quando la legittimazione attiva è controversa ma la domanda cautelare è comunque infondata per insussistenza del periculum in mora, il giudice può riservare la relativa valutazione alla fase di merito e respingere la cautelare sulla base dell'assenza del danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareCommercio e grandi strutture di vendita
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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