Cassazione Penale, Ordinanza n. 31783/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso un precedente provvedimento relativo a un sequestro disposto il 16/11/2012. Nel corso della camera di consiglio la Corte ha rilevato che l'interesse al ricorso era venuto meno, poiché il sequestro era già stato caducato in sede di giudizio dibattimentale con restituzione dei beni all'avente diritto. La pronuncia in esame riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale del dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 13/06/2025: il sistema aveva indicato la sola inammissibilità, senza la formula completa con condanna alle spese processuali.
La decisione
La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 13/06/2025, precisando che dopo la parola "inammissibile" deve leggersi anche la frase "il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Il testo evidenzia inoltre che, quanto al ricorso originario, era stata dichiarata l'inammissibilità, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla caducazione del sequestro e dalla restituzione dei beni.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dal meccanismo di correzione dell'errore materiale sul dispositivo; la Corte interviene per rettificare la formulazione riportata nel ruolo di udienza.
La formula corretta del dispositivo include la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando sopravviene la caducazione del provvedimento impugnato con restituzione dei beni all'avente diritto, può venir meno l'interesse ad impugnare e il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'errore materiale nella trascrizione del dispositivo può essere corretto dalla Corte mediante ordinanza, riallineando il testo riportato alla effettiva decisione assunta.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la formula decisoria deve includere anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, se dovuta secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31705/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31707/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31708/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31709/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31711/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31713/2025 del 23/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →