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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08505/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando in particolare la mancata esclusione della recidiva e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che i motivi non si confrontano con la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato plurimi precedenti penali, tra cui numerose condanne per evasione, oltre a reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni delle misure di prevenzione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte osserva che la mera ammissione dei fatti non è valorizzabile quando l’imputato è stato colto in flagranza e la responsabilità è già acquisita aliunde, mancando una reale resipiscenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e non specifici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, giudicata logica, esaustiva e immune da vizi di legittimità sia sulla recidiva sia sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato oggetto della conferma di condanna in appello e del ricorso per cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la confessione non esprima reale resipiscenza ma sia utilitaristica, specie se l'imputato è stato colto in flagranza e la prova è già acquisita.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta sulla base della maggiore pericolosità sociale desunta dai precedenti penali, tra cui più condanne per evasione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la censura generica o meramente ripetitiva è inammissibile.
  • La recidiva può essere legittimamente fondata sulla pluralità e sulla qualità dei precedenti penali, quando essi evidenzino una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
  • Le attenuanti generiche non sono automaticamente riconoscibili per la sola ammissione dei fatti, soprattutto se l'imputato è stato colto in flagranza o la responsabilità risulta già provata aliunde, poiché in tal caso la confessione non dimostra effettiva resipiscenza.
  • La valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica, congrua ed esaustiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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