Cassazione Civile, Ordinanza n. 07849/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza, osservando che la censura introduceva una questione nuova, non risultante come dedotta nei gradi di merito e quindi non scrutinabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero non si è costituito. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in quanto il procedimento era esente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero, già destinatario di un ordine di trattenimento del Questore di Milano convalidato per trenta giorni, ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione il provvedimento del Giudice di Pace di Torino che, su richiesta del Questore, aveva prorogato il trattenimento presso il locale CTP per ulteriori quindici giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Nel ricorso ha sostenuto che, avendo già scontato un periodo di restrizione superiore a novanta giorni, la proroga non sarebbe stata legittima; secondo la sua prospettazione, tale ulteriore proroga sarebbe stata possibile solo per cittadini di Paesi con i quali l'Italia abbia un accordo per i rimpatri, accordo che nel caso concreto mancava. La Corte ha rilevato però che il ricorso non indicava dove e quando tale fatto fosse stato dedotto dinanzi al giudice di pace, e che né il ricorso né il provvedimento impugnato davano conto di quella circostanza, sicché la questione risultava nuova in cassazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La norma viene richiamata come base del provvedimento di proroga del trattenimento disposta dal giudice di pace, ma la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione perché dichiara inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere esaminate questioni nuove, ossia questioni che non risultino trattate nei precedenti gradi di merito e che non emergano dal ricorso o dal provvedimento impugnato.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce un fatto decisivo deve indicare in quale fase e in quale atto tale fatto sia stato allegato e discusso, altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando la censura presuppone un fatto storico non riscontrabile dagli atti richiamati nel ricorso e nella decisione impugnata, la Corte non può procedere al suo esame nel merito.
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