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Ordinanza

Ordinanza n. 1720/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento amministrativo del Ministero dell’Interno, della Prefettura o della Questura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato interessato)

Prevale il privato

La controversia

Il privato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono gli specifici motivi di censura dedotti nell’appello né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo impugnato. È tuttavia espressamente richiamata l’impossibilità per l’appellante di espletare attività lavorativa quale esigenza cautelare principale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha ritenuto che, nella fase di cognizione sommaria propria del giudizio cautelare, le esigenze connesse in particolare all’impossibilità di svolgere attività lavorativa potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del merito. Non ha invece sospeso né altrimenti inciso sull’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che resta ferma nelle more. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari riferite, in particolare, all’impossibilità di espletare attività lavorativa, possano trovare adeguata tutela mediante la sollecita definizione del merito del ricorso dinanzi al T.a.r., ai sensi dell’art. 55 c. 10 c.p.a.

    Quando l’esigenza cautelare può essere soddisfatta dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può accordare tale misura organizzatoria in luogo della sospensione dell’atto, lasciandone ferma l’efficacia esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando le esigenze prospettate possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, il Consiglio di Stato può accogliere l’appello ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta necessariamente la sospensione dell’atto impugnato: il giudice può mantenere ferma la relativa efficacia esecutiva nelle more.
  • La tutela cautelare può essere conformata, secondo le esigenze concrete, mediante una misura di accelerazione del giudizio anziché mediante una misura sospensiva, quando la prima risulti sufficiente a proteggere la posizione dedotta.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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