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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06150/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con decisione de plano. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risultano riforme nel merito della sentenza impugnata, che resta ferma quale sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale che aveva recepito un accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Dal testo emerge che il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché introduceva questioni non consentite in presenza di patteggiamento: con l'accordo le parti esonerano l'accusa dall'onere della prova e la sentenza che lo recepisce è sindacabile solo nei limiti della verifica della qualificazione giuridica, del richiamo all'art. 129 c.p.p. e della congruità della pena ai fini dell'art. 27 Cost. La Corte afferma che il giudice di merito si è attenuto a tali verifiche, rendendo la decisione incensurabile sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

    L'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e limita il sindacato della Cassazione ai profili compatibili con il patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza delle ipotesi ivi previste

    La sentenza che recepisce il patteggiamento deve contenere il controllo sull'insussistenza delle cause di non punibilità immediatamente rilevabili.

  • art. 27 Cost.

    verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

    La pena concordata deve risultare congrua e compatibile con la funzione costituzionale della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può investire questioni incompatibili con la natura negoziale dell'accordo, poiché la prova e l'affermazione di responsabilità risultano coperte dal consenso delle parti nei limiti del rito prescelto.
  • La sentenza di patteggiamento è adeguatamente motivata quando contenga una sintetica descrizione del fatto, la corretta qualificazione giuridica, il richiamo all'art. 129 c.p.p. e la verifica della congruità della pena.
  • In sede di legittimità, la sentenza che recepisce il patteggiamento è censurabile solo per vizi estranei all'accertamento pieno del fatto, nei limiti consentiti dal rito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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