Cassazione Penale, Ordinanza n. 18279/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso per cassazione censurava il giudizio di responsabilità, sostenendo in particolare la configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p. e, quindi, l'insussistenza della punibilità del fatto. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproponeva doglianze già esaminate dai giudici di merito, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, ed era inoltre generico perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Indica il delitto oggetto della condanna confermata in appello, ossia resistenza a pubblico ufficiale.
È la scriminante invocata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, ritenendo il motivo inammissibile per genericità e per la richiesta di una nuova valutazione del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già vagliate dai giudici di merito, quando in realtà sollecita una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera assertività o la genericità del motivo ne comportano l'inammissibilità.
- La deduzione di una scriminante non può essere veicolata in cassazione come semplice richiesta di riesame del materiale probatorio, ma deve evidenziare un concreto vizio della motivazione o un errore di diritto effettivamente dedotto.
Come è indicizzato
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