Cassazione Penale, Ordinanza n. 39101/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 9 maggio 2025, lamentando: 1) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti. Nel testo si ricava che il procedimento riguardava un episodio/una serie di condotte di maltrattamenti in ambito familiare, protratte nel tempo e poste in essere anche alla presenza di figli minori, nonché un capo di imputazione per atti persecutori ex art. 612-bis c.p., dichiarato estinto in appello. Le memorie successive hanno reiterato le stesse doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la durata nel tempo delle gravi condotte di maltrattamenti e la commissione delle stesse anche alla presenza di figli minori, con motivazione immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello, nel dichiarare estinto il reato di atti persecutori di cui al capo b), aveva rideterminato la pena motivando lo scostamento dal minimo edittale in ragione della natura e della lunga durata delle condotte di maltrattamenti; la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione
La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche deve dare conto degli elementi ritenuti prevalenti ai fini della loro concessione o esclusione; il relativo apprezzamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione se non è illogico o contraddittorio.
la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La quantificazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti legali e secondo i criteri normativi, non potendo la Cassazione sostituire una diversa valutazione di congruità.
la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
I parametri di gravità del fatto e capacità a delinquere orientano la determinazione concreta della pena e giustificano lo scostamento dal minimo edittale se adeguatamente motivato.
dichiarando estinto il reato ex art. 612-bis cod. pen. di cui al capo b) di imputazione
Il capo relativo agli atti persecutori è stato dichiarato estinto in appello; la decisione di legittimità non ne ridiscute il merito ma considera solo gli effetti sulla pena complessiva.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
va disposto - ai sensi dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo
Nei procedimenti concernenti reati contro la famiglia, in caso di diffusione del provvedimento, deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo
Tutela dell'anonimato nelle decisioni diffuse relative a procedimenti in materia familiare.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito compie un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione quando la motivazione dia conto degli elementi ritenuti prevalenti ex art. 133 c.p. e non presenti vizi logici o contraddizioni.
- La durata prolungata delle condotte e la commissione dei fatti alla presenza di minori possono costituire elementi idonei a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
- La determinazione concreta della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che può discostarsi dal minimo edittale se motiva in modo congruo sulla gravità del fatto e sulla persistenza della condotta.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione risulti arbitraria o manifestamente illogica.
- La declaratoria di estinzione di un capo di imputazione in appello non impedisce la rideterminazione della pena complessiva in relazione ai residui fatti accertati.
- Nei procedimenti concernenti reati contro la famiglia, la diffusione del provvedimento richiede l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
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