Cassazione Penale, Sentenza n. 42554/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Siverino ha impugnato l'ordinanza che aveva ritenuto valida la sospensione del decorso dei termini della custodia cautelare disposta all'udienza del 16/12/2021, sostenendo che tale sospensione riguardasse solo altri coimputati (che avevano manifestato l'intenzione di optare per il rito abbreviato) e non la sua posizione, posto che egli aveva già dichiarato alla precedente udienza di non avere interesse al rito abbreviato. Il ricorso contestava quindi la motivazione che aveva esteso gli effetti della sospensione anche a lui.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che, essendosi il difensore di Siverino espressamente associato alla richiesta di rinvio formulata da altri imputati e non essendo stata chiesta la separazione del processo nei suoi confronti, la sospensione dei termini prevista dall'art. 304 c.p.p. si applicava anche a lui. Ne è conseguita la legittimità del decreto che dispone il giudizio e il rigetto del ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
il comma 5 prevede, tra l'altro, che tali disposizioni «non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi»
La Corte ha interpretato l'art. 304 nel senso che la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta quando l'udienza è rinviata su richiesta dell'imputato o del suo difensore si estende ai coimputati che si associano alla richiesta; l'eccezione prevista dal comma 5 opera solo se il coimputato chiede espressamente di procedere separando la sua posizione.
Norma procedurale relativa all'appello avverso le ordinanze; è la disposizione sul cui presupposto era stato proposto l'appello/rimessione al riesame che poi è stato rigettato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge)
Norma che consente la trattazione scritta dei ricorsi in Cassazione; è quella cui la Corte ha fatto riferimento per disporre la trattazione scritta del procedimento.
Massime di principio
- Se, in udienza, un difensore di un imputato si associa espressamente alla richiesta di rinvio formulata da altri imputati, la sospensione dei termini prevista dall'art. 304 c.p.p. si estende anche a quel coimputato, salvo che egli chieda espressamente la separazione del processo nei suoi confronti.
- La deroga prevista dal comma 5 dell'art. 304 (esenzione per i coimputati per i quali la sospensione non si riferisce, che chiedono la separazione) va attivata mediante esplicita richiesta in udienza; l'assenza di tale richiesta comporta l'applicazione della sospensione.
- Per evitare che una sospensione operi anche per un coimputato che non intende beneficiarne, il difensore deve rendere esplicita opposizione o chiedere la separazione della posizione processuale e farsene verbalizzare la richiesta.
- In fase di impugnazione, contestare la sola affermazione formale della sospensione senza dimostrare un vizio nell'applicazione normativa (es. prova di aver richiesto separazione) difficilmente porterà al successo; la documentazione del comportamento difensivo in udienza è cruciale.
- La condanna alle spese segue il rigetto del ricorso per cassazione quando il motivo è ritenuto infondato; valutare la fondatezza sostanziale prima di proporre impugnazioni basate su interpretazioni della partecipazione difensiva in udienza.
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